Ottemperanza improcedibile per intervenuta riedizione del potere e conversione nel rito ordinario (TAR Puglia n. 817 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, in esecuzione della sentenza di annullamento, abbia adottato un nuovo provvedimento che valga a dare attuazione al dictum giudiziale, a prescindere dalla fondatezza delle censure che il privato muova avverso le modalità di riedizione del potere. In tale evenienza, le contestazioni concernenti il contegno dell’ente non possono essere vagliate nel rito dell’ottemperanza, ma devono essere trattate nella sede ordinaria del giudizio di legittimità, mediante conversione del rito ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm. e rimessione della causa sul ruolo per la trattazione delle restanti questioni con il rito ordinario.
Il Fatto
Una militare dell’Arma dei Carabinieri, giudicata non idonea in modo permanente al servizio incondizionato, aveva chiesto di transitare nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. L’amministrazione, con determinazione del 9 gennaio 2025, aveva respinto la domanda relativa alla sede di prima assegnazione, individuandone una diversa e non insistente nella regione di ultimo servizio.
Il T.A.R. Lecce, con sentenza del 10 novembre 2025, aveva annullato il provvedimento sul punto afferente alla sede di servizio, rilevando l’inidonea motivazione in ordine all’effettiva necessità di individuare quella determinata sede, con obbligo per l’amministrazione di rieditare il potere nel rispetto delle prescrizioni conformative. In sede di riedizione, il Ministero della Difesa aveva confermato l’assegnazione della ricorrente presso il Comando Militare Esercito “Puglia” di Bari. Avverso tale nuovo provvedimento la ricorrente aveva agito per l’ottemperanza, deducendo violazione ed elusione del giudicato, con domanda subordinata di annullamento e di accertamento del diritto all’assegnazione in prossimità della propria residenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato se, a fronte della sentenza di annullamento e della successiva attività provvedimentale, permanesse l’interesse alla delibazione della domanda di ottemperanza. Il nuovo atto dirigenziale del 18 febbraio 2026, unitamente agli atti consequenziali, è stato adottato in dichiarata esecuzione della pronuncia, a seguito di una rinnovata istruttoria finalizzata a verificare la disponibilità di posizioni organiche presso la sede richiesta e gli uffici limitrofi.||DSML||p>
Secondo il Collegio, tale attività amministrativa vale a dare esecuzione al dictum giudiziale, a prescindere da qualsiasi considerazione sulle plurime censure sollevate dalla ricorrente avverso le modalità della riedizione del potere. La circostanza che l’ente abbia nuovamente individuato la medesima sede di servizio non implica di per sé l’elusione del giudicato, ma postula semmai una verifica di legittimità del nuovo provvedimento che non può essere compiuta nel rito dell’ottemperanza.||DSML||p>
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità della domanda di esecuzione per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’atto sopravvenuto ha consumato il potere già esercitato e ha dato corso alla fase esecutiva del giudicato. Le contestazioni relative al contegno dell’amministrazione nella fase di riedizione vanno, invece, valutate nella sede ordinaria del giudizio di legittimità, ove potranno essere esaminate le censure di violazione dei criteri di assegnazione e di eccesso di potere.||DSML||p>
Il Tribunale ha pertanto disposto la conversione del rito da ottemperanza a rito ordinario, con rimessione della causa sul ruolo per la trattazione delle restanti questioni secondo le forme ordinarie; la regolazione delle spese di lite è stata rinviata alla pronuncia definitiva.||DSML||p>
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.