Pay-back dispositivi medici e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 8061 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota ridotta del 25% degli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere. La declaratoria di cessazione è subordinata alla stretta ricorrenza dei presupposti procedimentali ivi previsti, e cioè all’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle Regioni e Province autonome con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e alla comunicazione di tali provvedimenti alla segreteria del TAR Lazio. In mancanza di tale comunicazione, il ricorso avverso gli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Emilia-Romagna che le intimava il pagamento della quota di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché gli atti ministeriali presupposti concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa e le relative linee guida.

La società aveva successivamente versato la quota del 25% degli importi richiesti, come da ricevute depositate in atti, e con memoria aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul presupposto che l’integrale versamento della predetta quota estinguesse l’obbligazione gravante sull’azienda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha osservato che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, ha introdotto una disciplina specifica per il contenzioso in materia di pay-back dispositivi medici. La norma prevede che, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome accertino l’avvenuto versamento della quota ridotta del 25% con provvedimenti da pubblicare nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, da comunicare alla segreteria del TAR Lazio.

Il Tribunale ha rilevato che solo la ricorrenza di tutti i presupposti procedimentali descritti determina, ex lege, la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Nel caso di specie, la Regione Emilia-Romagna non aveva depositato alcun provvedimento di accertamento pubblicato sul proprio bollettino o sito istituzionale.

In assenza della comunicazione regionale, il Collegio ha valorizzato la memoria della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., norma che consente al giudice di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il collegamento tra il versamento effettuato e la richiesta di definizione del giudizio ha determinato la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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