Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e astreinte per carta docenti (TAR Campania n. 958 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il rimedio dell’astreinte, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., assolve funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela; la sua quantificazione deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e incontra un limite massimo nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, oltre gli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per due annualità.
Il titolo, munito di attestazione di conformità e notificato all’amministrazione in data 26.06.2025, è passato in giudicato per mancata impugnazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha allegato prova dell’adempimento. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e la sentenza risulta passata in giudicato.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori 60 giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quanto ai criteri di quantificazione, il Collegio assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, richiamando la Adunanza Plenaria n. 8/2021; quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, secondo la Adunanza Plenaria n. 7/2019, che richiama i principi sovranazionali di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% trattandosi di ricorso di natura seriale.
Nota della Redazione
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