Carenza di interesse del concessionario sulla natura di pertinenza demaniale del Lido York (TAR Puglia n. 809 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso del concessionario di area demaniale marittima avverso il Piano Comunale delle Coste che, senza accertare in positivo la natura di pertinenza demaniale dei manufatti, ne esclude tuttavia in via cautelativa la trasformazione in strutture precarie, rimettendo ogni valutazione a un successivo procedimento amministrativo. L’interesse caducatorio può emergere solo all’esito dell’eventuale accertamento negativo o della decisione di rimozione da parte dell’Amministrazione. Al giudice amministrativo è precluso sostituirsi all’Amministrazione nelle verifiche demandate dalla norma transitoria del piano.

Il Fatto

Il concessionario di un’area demaniale marittima di superficie pari a mq. 7.996,00 sita in Comune di Lecce, Località San Cataldo, sulla quale insiste il complesso edilizio denominato Lido York, ha agito dinanzi al TAR Puglia per l’accertamento della natura di pertinenza demaniale del bene ai sensi degli artt. 29 e 49 cod. nav., nonché per l’annullamento, nei limiti dell’interesse, del Piano Comunale delle Coste approvato dal Comune di Lecce con delibera di C.C. n. 68 dell’11.07.2022 e degli atti presupposti.

Il ricorrente lamentava che le Norme Tecniche di Attuazione del PCC non avessero accertato la natura pertinenziale delle strutture in muratura, esponendole all’obbligo di trasformazione in strutture precarie, e che il piano avesse previsto un frazionamento del fronte mare di 35 metri in eccedenza rispetto al lotto massimo concedibile di 150 metri.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Lecce per carenza di interesse, ritenendola fondata. L’art. 18 delle NTA del PCC, recante norme transitorie, non contiene prescrizioni che escludano la qualificazione delle strutture come pertinenze demaniali, ma rimette ogni valutazione a successivi accertamenti, precisando che le pertinenze demaniali, anche quelle soltanto presunte o potenziali, sono escluse dall’obbligo di trasformazione in strutture precarie.

Secondo il Collegio, tale previsione deve essere interpretata nel senso che, fino a quando non intervenga un eventuale accertamento in negativo della natura pertinenziale, non può ritenersi perfezionato l’obbligo del concessionario di provvedere alla trasformazione. La norma impone inoltre all’Amministrazione di verificare la sussistenza dell’interesse pubblico al mantenimento totale o parziale delle pertinenze, così che il pregiudizio lamentato dal ricorrente potrà emergere soltanto all’esito di un apposito procedimento.

Il TAR ha altresì escluso che la domanda di accertamento possa essere delibata dal giudice amministrativo, poiché è precluso sostituirsi all’Amministrazione nello svolgimento delle verifiche e nelle valutazioni correlate. Parimenti inammissibili sono state ritenute le censure sull’estensione del fronte mare, atteso che l’art. 18, comma 5, ha escluso l’obbligo di riduzione sino alla definizione del procedimento di verifica.

Quanto alle contestazioni sui contenuti dei futuri bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni, il Collegio le ha qualificate come doglianze ipotetiche e astratte, suscettibili di concretizzarsi solo a seguito della pubblicazione del nuovo bando. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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