Ordine di demolizione come atto dovuto per abuso edilizio (TAR Lazio n. 936 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, ancorato alla mera verifica dei presupposti: l’interesse pubblico al ripristino dell’assetto urbanistico-edilizio violato è in re ipsa e prescinde dal tempo trascorso, sicché non è configurabile alcun affidamento legittimo del privato. La pretermissione delle garanzie partecipative non假设 invalidante ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, trattandosi di potere vincolato. La sanzione pecuniaria regionale, prevista dall’art. 16, comma 4, della L.R. Lazio n. 15/2008, per l’illecito edilizio permanente, ha natura speciale e repressiva e prevale sull’art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, potendo essere irrogata anche per abusi anteriori alla sua entrata in vigore, in quanto norma che precede l’adozione del provvedimento sanzionatorio. La valutazione circa la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è eccezionale e derogatoria, non compete alla fase procedimentale ma alla fase esecutiva, ove il privato deve dimostrare l’impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudizio della parte conforme.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione n. 037/X del 4 maggio 2015, con la quale il Dirigente del Settore Vigilanza Edilizia del Comune di Terracina aveva ordinato la rimessione in pristino di opere edilizie abusive, consistenti nella copertura di una veranda, in ampliamenti e realizzazione di pertinenze per complessivi mq. 101,97, oltre alla comminazione della sanzione pecuniaria di € 10.000,00 ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. Lazio n. 15/2008. Le opere erano state oggetto di due istanze di condono edilizio ex legge n. 326/2003, rigettate dal Comune nel 2010, con contestuale annullamento in autotutela del nulla osta paesaggistico rilasciato ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disatteso la censura relativa alla pretermissione delle garanzie partecipative. L’ordine di demolizione, in presenza di abusi edilizi pacificamente noti al proprietario, è atto dovuto e vincolato: l’interesse pubblico al ripristino è in re ipsa e non residua spazio per alcun affidamento tutelabile. Il potere risultava, inoltre, ulteriormente vincolato dal consolidamento dei provvedimenti di rigetto delle istanze di condono, non impugnati dal ricorrente, che si era limitato a invocare l’autotutela. L’eventuale vizio partecipativo sarebbe comunque privo di portata invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, essendo superfluo qualunque apporto partecipativo.
Quanto al difetto di motivazione, la descrizione delle opere e il rinvio ai dinieghi di condono consolidati, con l’indicazione delle norme violate, integrano un sufficiente apparato motivazionale per un potere vincolato. La dedotta disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, in cui il Comune avrebbe assentito la sanatoria, non può inficiare l’ordinanza di demolizione, atto dovuto, ma avrebbe potuto al più riguardare i provvedimenti di rigetto del condono, rimasti inoppugnati.
In ordine alla sanzione pecuniaria, il Collegio ha rilevato che la L.R. Lazio n. 15/2008, come modificata dall’art. 74 della L.R. n. 31 del 2008, è norma speciale e prevale sull’art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. La sanzione ha natura repressiva e si collega a un illecito di natura permanente, che nella specie non era mai cessato. La norma regionale, inoltre, precedeva l’adozione del provvedimento impugnato, rispettandosi così il principio di irretroattività. La quantificazione era motivata mediante rinvio alla Deliberazione di Giunta n. 520 del 20.11.2012.
Da ultimo, la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 è stata qualificata come valutazione eccezionale e derogatoria, riservata alla fase esecutiva: spetta al privato dimostrare l’impossibilità oggettiva di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte conforme. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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