Silenzio-assenso non sostituisce concerto Ministero Cultura in VIA (TAR Lazio n. 8619 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concerto del Ministero della Cultura, previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per la valutazione di impatto ambientale, integra un modulo procedimentale di necessaria compartecipazione decisionale e non un mero parere istruttorio. La sua funzione è quella di esprimere la valutazione sulla componente paesaggistica e culturale richiesta dalla Direttiva 2011/92/UE. La sua mancata o tardiva espressione non può pertanto determinare la formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, sostitutivo di una valutazione che deve essere effettiva e motivata. La tardività del concerto negativo legittima l’amministrazione procedente a rimettere la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la composizione del dissenso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988. Anche in tale fase, trattandosi di atto di alta amministrazione inserito in un procedimento su istanza di parte, la Presidenza del Consiglio è comunque soggetta all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, esperibile il rimedio avverso il silenzio in caso di inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza per il rilascio della valutazione d’impatto ambientale PNIEC-PNRR e del provvedimento unico in materia ambientale, comprensivo dell’autorizzazione paesaggistica, per un impianto agrovoltaico. Nel corso del procedimento, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole; il Ministero della Cultura, cui la documentazione era stata trasmessa per il concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, ha reso tuttavia parere negativo soltanto in data 18 giugno 2025, oltre il termine di venti giorni. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha quindi ritenuto di non adottare il provvedimento conclusivo, rimettendo gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la composizione del dissenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via pregiudiziale la domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso sul concerto del Ministero della Cultura. Richiamato il disposto dell’art. 17-bis, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso quando disposizioni del diritto dell’Unione richiedano provvedimenti espressi, il TAR rileva che la Direttiva 2011/92/UE impone che la decisione finale di VIA sia il risultato di una valutazione effettiva e motivata di tutti i fattori ambientali, inclusi patrimonio culturale e paesaggio. Il concerto del Ministero della Cultura, lungi dall’essere un mero apporto consultivo, costituisce una determinazione concordata sulla compatibilità dell’intervento rispetto agli interessi paesaggistico-culturali. La sua sostituzione con un assenso tacito priverebbe la decisione della valutazione espressa richiesta dalla disciplina unionale.
La perentorietà del termine previsto dall’art. 25, comma 2-bis non determina la formazione dell’assenso tacito: il decorso del termine rileva solo sul piano dell’inerzia procedimentale e dei poteri sostitutivi di cui al comma 2-quater. Pertanto, in presenza dell’espressa manifestazione di dissenso, sebbene tardiva, il Ministero dell’Ambiente ha legittimamente rimesso la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quanto alla domanda subordinata sull’inerzia, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del rimedio avverso il silenzio nei confronti della Presidenza del Consiglio. Pur trattandosi di atto di alta amministrazione, la deliberazione ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988 mantiene natura amministrativa e, inserita in un procedimento avviato su istanza di parte, resta soggetta al principio dell’obbligo di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, come confermato da Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1986.
Nel caso di specie, decorsi oltre sette mesi dalla rimessione senza alcuna determinazione, la condotta integra un’ipotesi di silenzio-inadempimento. Il Collegio accerta l’obbligo di provvedere e fissa il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, congruo rispetto alla complessità della composizione del dissenso. Le domande di annullamento del parere negativo restano assorbite, potendo i vizi essere fatti valere in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo. Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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