Riconoscimento titolo sostegno estero e obbligo di valutazione concreta (Cons. Stato n. 5896 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, l’Amministrazione non può respingere l’istanza sul solo presupposto della non corrispondenza formale del titolo estero con quello richiesto nell’ordinamento italiano. Il diniego è illegittimo per difetto di motivazione quando omette di valutare in concreto la documentazione prodotta dall’istante, attestante la formazione acquisita. L’Amministrazione è tenuta a verificare se e in quale misura le conoscenze certificate dal titolo estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni di accesso all’insegnamento di sostegno, restando ferma la possibilità di disporre misure compensative proporzionate ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. Il giudice amministrativo d’appello conferma l’annullamento del diniego, ribadendo che la comparazione sostanziale dei percorsi formativi è momento necessario dell’istruttoria.

Il Fatto

L’istante aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno, conseguito in Romania. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento del 25 marzo 2021, rilevando che la richiedente sarebbe priva di un titolo formativo di natura abilitante all’esercizio della professione di docente di sostegno in Romania e che il sostegno, nell’ordinamento italiano, è una specializzazione ottenibile solo dopo l’abilitazione in una specifica disciplina.

Il TAR Lazio, Sezione Terza, con la sentenza n. 1463/2025 ha accolto il ricorso e annullato il diniego per difetto di motivazione, poiché il provvedimento non dava conto della documentazione prodotta dall’istante. Il Ministero ha proposto appello, sostenendo di avere effettuato la comparazione in concreto della formazione acquisita e di avere tenuto conto del parere espresso dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove da una precisazione preliminare di carattere processuale. Il Ministero appellante individua erroneamente il provvedimento impugnato in primo grado, riferendosi a un atto adottato successivamente alla ricezione del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il provvedimento effettivamente impugnato è invece quello del 25 marzo 2021, con cui è stata respinta l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno.

Su questa base il Collegio ricostruisce il contenuto del diniego. La motivazione dell’atto fa leva sul fatto che l’istante ha ottenuto in Romania l’abilitazione per ambiti disciplinari di carattere economico-finanziario e tecnologico, e sull’assunto che il sostegno, in Italia, costituisca una specializzazione conseguibile solo dopo l’abilitazione in una disciplina specifica.

Il punto decisivo è che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare se il percorso professionale seguito in Romania con riferimento al sostegno potesse essere apprezzato unitamente agli ambiti disciplinari per i quali l’abilitazione era stata conseguita. La rideterminazione imposta dalla sentenza appellata deriva anche dal rilievo che il provvedimento è motivato in relazione alla non riconducibilità di quelle materie all’insegnamento nella scuola primaria, senza che sia stata compiuta alcuna valutazione sulla loro eventuale riconducibilità all’insegnamento nella scuola secondaria.

Il giudice d’appello richiama il percorso argomentativo del primo giudice, che aveva valorizzato la documentazione attestante la formazione per docenti di sostegno, della cui esistenza e valutazione non vi era traccia nel provvedimento impugnato. Ne deriva che il Ministero deve verificare in concreto la corrispondenza del corso di studi e dell’eventuale tirocinio con quello italiano e, all’esito dell’istruttoria, può alternativamente procedere al riconoscimento alle condizioni di legge ovvero adottare misure compensative, come il tirocinio o l’esame, garantendone la proporzionalità.

L’appello è dunque respinto. Non essendosi la parte appellata costituita in giudizio, il Collegio non pone le spese del grado a carico dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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