Autorizzazione paesaggistica per impianto fotovoltaico: necessaria valutazione in concreto della compatibilità (TAR Puglia n. 807 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’allegato A.6 al d.P.R. n. 31/2017 riguarda esclusivamente l’installazione di pannelli solari e non anche la realizzazione delle strutture su cui gli stessi vengono collocati. In materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può fondarsi su una valutazione astratta di contrarietà alle Linee Guida del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ma richiede una verifica in concreto dell’effettiva compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici, anche in considerazione dell’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il silenzio assenso di cui agli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 31/2017 opera solo per gli interventi di lieve entità di cui all’Allegato B e per le istanze di rinnovo di autorizzazioni scadute.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una struttura turistico-ricettiva nel territorio del Comune di Porto Cesareo, presentava istanza per la sostituzione di una struttura tubolare metallica esistente, destinata a ombreggiare un’area parcheggio, con una nuova struttura amovibile su cui installare un impianto fotovoltaico per autoconsumo. Il Comune, con provvedimento del 25 marzo 2025, disponeva il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, richiamando le Linee Guida del PPTR che prescrivono la collocazione dei moduli fotovoltaici sugli edifici esistenti.

La società impugnava il diniego deducendo, con il primo motivo, l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’allegato A.6 d.P.R. n. 31/2017; con il secondo motivo, l’illegittimità del diniego per carenza di istruttoria e motivazione, avendo il Comune omesso una valutazione in concreto della compatibilità paesaggistica; con il terzo e quarto motivo, rispettivamente, la formazione del silenzio assenso per decorso del termine e la violazione della disciplina di cui al d.l. n. 13/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che l’intervento progettato non consiste nella mera installazione di pannelli fotovoltaici su un tetto esistente, ma nella realizzazione di una nuova struttura di maggiore consistenza su cui collocare i moduli. L’esenzione dell’allegato A.6 al d.P.R. n. 31/2017, pertanto, non risulta applicabile, poiché riferita ai soli pannelli solari e non alle opere di sostegno.

La Corte ha invece accolto il secondo motivo, evidenziando che le Linee Guida del PPTR non possono ritenersi direttamente impeditive dell’intervento, trattandosi di pannelli collocati sulla copertura di un manufatto da realizzarsi in sostituzione di una struttura già esistente. L’amministrazione avrebbe dovuto procedere a una valutazione in concreto dell’intera opera, senza limitarsi a un giudizio di astratta incompatibilità. In materia di fonti rinnovabili, il diniego paesaggistico richiede una motivazione particolarmente stringente, imponendo una comparazione degli interessi che consideri anche il contributo della produzione di energia solare alla salvaguardia dei valori paesaggistici.

Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il silenzio assenso opera solo per gli interventi di lieve entità dell’Allegato B o per il rinnovo di autorizzazioni scadute, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie. Il quarto motivo è stato parimenti rigettato per la genericità delle censure.

Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al profilo del difetto di istruttoria e motivazione, con annullamento del diniego e salva la rideterminazione dell’amministrazione. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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