Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sul certificato di agibilità con prescrizioni sui titoli edilizi (TAR Puglia n. 810 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il termine finale di validità dell’atto, non oggetto di autonoma censura, sia interamente decorso alla data della decisione. La contestazione di una prescrizione contenuta nel certificato di agibilità, che si limiti a riprodurre obblighi già previsti nei titoli edilizi presupposti, non integra un autonomo interesse all’annullamento dell’atto, poiché la relativa efficacia non discende dal certificato ma dai titoli medesimi, avverso i quali soltanto possono essere rivolte le censure. Il certificato di agibilità di cui all’art. 80 TULPS ha una funzione autonoma e distinta rispetto ai titoli edilizi, sicché la reiterazione al suo interno di prescrizioni afferenti a questi ultimi è incoerente ma non ne determina l’operatività.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un pubblico esercizio nel Comune di Gallipoli, svolgeva attività di intrattenimento e ristorazione in strutture assentite con autorizzazione paesaggistica e permessi di costruire, tutti recanti clausola di stagionalità con obbligo di smontaggio entro il 31 ottobre di ogni anno. Il 13 maggio 2025 la società presentava istanza per il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 80 del r.d. 773/1931 per la stagione 2025. Il Comune rilasciava il certificato con validità sino al 30 settembre 2025, prescrivendo la rimozione delle strutture entro il 31 ottobre 2025, con decadenza dei permessi e dell’autorizzazione paesaggistica in caso di inottemperanza.
La società impugnava il certificato limitatamente a tale prescrizione, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022, dell’art. 157 della l.r. Puglia n. 42/2024 e dell’art. 45 delle N.T.A. del P.P.T.R., oltre che dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di prescrizioni afferenti ai titoli edilizi presupposti e non al certificato impugnato. Concessa la tutela cautelare, all’udienza pubblica del 19 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato come il provvedimento impugnato recasse un espresso termine finale di validità al 30 settembre 2025, non oggetto di autonoma censura da parte della ricorrente, la quale aveva limitato l’impugnazione alle sole prescrizioni relative all’obbligo di smontaggio. Ne consegue che l’atto aveva ormai cessato di produrre effetti alla data della decisione, determinando il sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm..
Il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza di un autonomo interesse alla contestazione delle prescrizioni, rilevando come le stesse costituissero un inciso meramente riproduttivo ed esplicativo delle condizioni già contenute nei titoli edilizi in base ai quali le strutture erano state realizzate. Pur riconoscendo l’incoerenza della reiterazione di tali prescrizioni all’interno del certificato di agibilità, estranee alla funzione propria di tale atto, il Collegio ha precisato che l’obbligo di smontaggio non discende dal certificato, bensì dai titoli edilizi presupposti, la cui validità non è intaccata dall’eventuale annullamento del primo.
Quanto al verbale della Commissione Comunale di Vigilanza che aveva sospeso la valutazione della nuova istanza per la stagione 2026 in attesa dell’esito del giudizio, il Collegio ha chiarito che l’impugnazione del certificato relativo al 2025 non può costituire valida ragione per sospendere l’esame della nuova domanda, trattandosi di vicende suscettibili di separata valutazione, considerata l’autonomia funzionale del procedimento di agibilità rispetto alle questioni concernenti i titoli edilizi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese per la natura formale della decisione.
Nota della Redazione
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