Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità del rinnovo biennale della patente in assenza di motivazione medica (TAR Lazio n. 855 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il sopravvenuto mutamento dell’assetto di interessi tra le parti tale da rendere impossibile il conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. Quando l’annullamento del provvedimento non è più utile, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., se sussiste interesse ai fini risarcitori. È illegittimo per difetto di motivazione il rinnovo della patente di guida con validità limitata a due anni quando l’amministrazione non indica alcuna spiegazione medica della limitazione, né il richiamo normativo che la impone. La mancata produzione in giudizio dell’accertamento sanitario originario, nonostante il reiterato ordine istruttorio, consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento della parte resistente ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, affetto da una patologia contratta a seguito di un sinistro stradale, impugnava il provvedimento con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rinnovava la validità della sua patente di guida di categoria B fino al 10 luglio 2016, quindi con limitazione biennale anziché per il periodo ordinario. Il provvedimento recepiva l’accertamento della Commissione medica locale di Frosinone del 10 luglio 2014. Il ricorrente deduceva la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza di annullamento di analogo rinnovo biennale, il difetto di motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 119 e 126 del Codice della strada. Con motivi aggiunti impugnava anche il parere prodotto in giudizio, definito “postumo” e non corrispondente all’originario accertamento sanitario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile la domanda caducatoria per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, a distanza di oltre dieci anni dall’instaurazione del giudizio, anche un eventuale annullamento non avrebbe consentito al ricorrente di ottenere un rinnovo utile: il titolo di guida avrebbe comunque naturalmente esaurito i propri effetti. Tuttavia, avendo l’interessato formulato espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni e dichiarato interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale ha accertato l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha escluso la fondatezza del vizio di violazione del giudicato, trattandosi di provvedimenti relativi a diversi periodi temporali, adottati all’esito di procedimenti distinti e autonomi. Ha invece ritenuto fondata e assorbente la censura di difetto di motivazione.
Nonostante il duplice ordine istruttorio, l’amministrazione non ha mai prodotto l’atto originario con cui la Commissione medica locale aveva accertato i requisiti di idoneità alla guida il 10 luglio 2014. Il parere depositato il 18 marzo 2015 è stato definito “postumo”, confezionato in relazione alla controversia. Non è emersa alcuna ragione che giustificasse la limitazione biennale del titolo, né il richiamo normativo che la imponesse, anche in considerazione delle contestazioni dell’interessato circa una patologia non suscettibile di peggioramento e non richiedente adattamenti del veicolo.
Il Tribunale ha quindi desunto argomenti di prova dal comportamento processuale della parte resistente, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., e ha dichiarato il provvedimento inficiato da deficit motivazionale. Ha altresì rigettato la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., difettando i presupposti della mala fede o colpa grave, e ha posto le spese di lite a carico del Ministero, comunque soccombente nel merito.
Nota della Redazione
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