Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento del debito (TAR Calabria n. 1219 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione destinataria di un giudicato è tenuta ad adempiere integralmente la pretesa creditoria accertata dai titoli esecutivi, e su di essa grava l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Sussistono pertanto i presupposti dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., quando l’ente non dimostri di avere dato corso ai provvedimenti giurisdizionali. In caso di accoglimento il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta; gli interessi sono dovuti nella misura riconosciuta dal titolo portato all’esecuzione, mentre la domanda di rimborso delle spese esecutive va respinta se il relativo ammontare non è documentato in giudizio.

Il Fatto

Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario aveva condannato un Comune al pagamento, in favore di una società creditrice, di una somma di denaro oltre interessi e spese. Il successivo giudizio di opposizione si era concluso con il rigetto dell’impugnazione e la conferma del provvedimento monitorio, con ulteriore condanna dell’ente alle spese di lite. La decisione non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Notificati i due titoli esecutivi, la creditrice ha adito il TAR per l’ottemperanza, rappresentando che erano intervenuti soltanto pagamenti parziali, imputati prima agli interessi ai sensi dell’art. 1194 c.c., e chiedendo la condanna al pagamento del residuo, oltre interessi e spese esecutive. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sulle decisioni giurisdizionali divenute definitive. L’ente non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione ai provvedimenti: un onere che il giudice qualifica espressamente come proprio dell’amministrazione intimata. Da qui la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., già richiamati in apertura mediante il rinvio all’art. 114 cod. proc. amm.

Sul versante degli interessi, il TAR segue il titolo portato all’esecuzione: poiché il ricorso monitorio aveva domandato gli interessi al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2001, essi sono dovuti secondo tale saggio. Il giudice dell’ottemperanza non introduce quindi un criterio autonomo, ma recepisce quello già riconosciuto dal provvedimento posto a fondamento della pretesa, in coerenza con la funzione esecutiva del rimedio.

Diversa è la sorte della domanda relativa alle spese occorse e occorrende per l’esecuzione dei titoli. Il Collegio la respinge sul piano probatorio: il relativo ammontare non è stato documentalmente dimostrato in giudizio. Il rilievo conferma che, nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del quantum richiede allegazione e prova, non essendo sufficiente la sola prospettazione della parte.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna un termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza. Per il caso di inerzia, nomina commissario ad acta il Segretario comunale di altro ente, con facoltà di delega, prevedendo che il compenso sia liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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