Fiscalizzazione abuso edilizio tardiva dopo acquisizione gratuita e perdita di proprietà (TAR Latina n. 884 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione dell’abuso come totalmente difforme dal titolo edilizio, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’esclusione della fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, non dipende dal dato formale della preesistenza di un titolo autorizzatorio, ma dalla valutazione della portata e delle caratteristiche dell’intervento. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dall’ingiunzione a demolire, l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale si verifica ipso iure, quale effetto afflittivo dell’inottemperanza. Da quel momento il privato perde la proprietà dell’opera e, con essa, la legittimazione a richiedere la fiscalizzazione, che risulta tardiva ed improcedibile.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il diniego opposto dal Comune alla loro istanza di fiscalizzazione di un abuso edilizio, presentata ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001. L’istanza si fondava sulla qualificazione degli abusi come opere parzialmente difformi dal titolo edilizio, in quanto realizzate in un edificio già oggetto di un intervento di ristrutturazione “pesante”. Il Comune aveva invece qualificato gli interventi come nuova costruzione totalmente difforme, colpita da un’ordinanza di demolizione rimasta inoppugnata, e aveva ritenuto tardiva l’istanza in ragione dell’intervenuta acquisizione gratuita del bene. Il Comune non si costituiva in giudizio. All’esito della camera di consiglio fissata per la cautela, la causa era assunta in decisione con sentenza breve ex art. 60 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il primo motivo, concernente la qualificazione dell’intervento. La motivazione del provvedimento impugnato risulta adeguata laddove qualifica le opere come totalmente difformi, valorizzando la circostanza che le stesse rappresentavano oltre il 160% delle opere autorizzate e che il loro impatto sulla struttura e sulla fisionomia del fabbricato era rilevante e preponderante, con creazione di maggiori superfici fuori terra a destinazione residenziale. La Corte richiama l’orientamento consolidato per cui, ai fini della qualificazione, è cruciale la valutazione della portata e delle caratteristiche dell’intervento, non il dato formale e nominalistico della preesistenza di un titolo.
Quanto alla tardività dell’istanza di fiscalizzazione, la sentenza aderisce alle direttrici dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, estendendo alla fattispecie i principi già affermati da questa stessa Sezione. Una volta trascorso infruttuosamente il termine di novanta giorni per eseguire l’ordine di demolizione, l’Amministrazione diviene ipso iure proprietaria del bene abusivo. L’acquisizione gratuita costituisce atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, subordinato solo all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine. L’accertamento stesso ha efficacia meramente dichiarativa, formalizzando un effetto già verificatosi alla scadenza del termine.
Da tale ricostruzione discende la perdita, da parte dell’interessato, della legittimazione sostanziale a richiedere la fiscalizzazione, avendo egli già irretrattabilmente perduto la proprietà delle opere. La fiscalizzazione, una volta verificatasi l’acquisizione gratuita, è impossibile, poiché quest’ultima è l’effetto finale del mancato rispetto dell’ordine demolitorio, ciò che rende l’abuso non più fiscalizzabile. Il privato può attivarsi per la fiscalizzazione solo fino alla perdita della proprietà della res, ossia entro il termine di novanta giorni assegnato per la demolizione.
Nella specie, l’istanza era stata presentata oltre tre anni dopo l’ordinanza di demolizione inoppugnata e il successivo verbale di accertamento di inottemperanza, con conseguente correttezza del diniego comunale. Il Collegio rigetta altresì l’istanza istruttoria di nomina di un CTU o verificatore, in quanto irrilevante e volta a supplire all’inidoneità dei ricorrenti nell’indicare profili di erroneità o illogicità dell’operato del Comune. Il ricorso è respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.