Carenza di interesse dei concessionari balneari all’impugnazione del Piano comunale delle coste (TAR Puglia n. 805 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dai concessionari di aree demaniali marittime avverso il Piano comunale delle coste (PCC) che disciplini l’erosione costiera e il monitoraggio della linea di costa, qualora i ricorrenti siano ancora pienamente immessi nell’esercizio del titolo concessorio e le previsioni del piano non si siano ancora tradotte in contenuti pregiudizievoli per la loro posizione, potendo questi ultimi essere dedotti solo all’esito dell’eventuale futura procedura di gara. L’interesse alla contestazione di un atto amministrativo generale, come il piano, deve essere attuale e concreto, non potendosi configurare in capo al concessionario un interesse meramente futuro ed eventuale a prevenire una lesione che potrebbe non verificarsi.

Il Fatto

La Federazione Imprese Demaniali, quale associazione di categoria, e la società Maluha Bay, titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare, hanno impugnato dinanzi al TAR Puglia il Piano comunale delle coste del Comune di Lecce. Le censure riguardavano, da un lato, la mancata valutazione dell’erosione costiera e la recezione acritica della classificazione del Piano regionale delle coste, dall’altro, la previsione che onerava i concessionari del monitoraggio del sistema costiero, attività che la normativa regionale riserva ai comuni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, incentrata sul difetto di legittimazione e sulla carenza di interesse, ritenendola fondata. Con riferimento alle doglianze sull’elaborazione del piano, il TAR ha osservato che i ricorrenti non avevano allegato alcun danno concreto e attuale derivante dalle previsioni del PCC, essendo essi ancora pienamente immessi nell’esercizio del titolo rilasciato. La lamentata erronea individuazione dei lotti oggetto di gara avrebbe potuto, al più, essere fatta valere solo dai concessionari che avessero manifestato un concreto interesse partecipativo alla futura procedura di assegnazione, con esclusivo riferimento alle specifiche aree non correttamente rappresentate. In assenza di tale partecipazione, l’interesse all’impugnazione è stato qualificato come futuro ed eventuale, non idoneo a sorreggere l’azione.

La medesima conclusione è stata raggiunta in relazione alle censure concernenti l’art. 17 delle N.T.A. del PCC, che demanda ai concessionari il monitoraggio della costa. Il TAR ha rilevato che gli attuali concessionari non erano stati onerati di alcuna attività di monitoraggio, non avendo l’Amministrazione comunale mai sollecitato la predisposizione della relativa relazione. Tale onere, pertanto, non risultava imposto dagli obblighi dei titoli concessori in essere, ma avrebbe gravato solo sui futuri concessionari individuati all’esito di una procedura ad evidenza pubblica. Inoltre, il piano non escludeva che i Comuni, cui è riservato il monitoraggio delle aree libere, potessero coinvolgere i concessionari in schemi collaborativi. Le censure sono state pertanto ritenute inammissibili, non essendo sorrette da un interesse concreto ed attuale.

In ragione della natura formale della decisione, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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