La discordanza tra relazione tecnica e tavole progettuali vizia il permesso di costruire (TAR Lombardia n. 2875 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di discordanza tra la relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire e le tavole progettuali, il dato letterale, se chiaro, prevale sul segno grafico. L’amministrazione, a fronte di tale contraddittorietà, deve pretendere una rettifica del progetto. L’erronea qualificazione dell’intervento come “demolizione e ricostruzione in sagoma” vizia l’intero procedimento, inclusi la convenzione accessoria e il parere paesaggistico. L’intervento che produce un rinnovo del carico urbanistico senza correlazione con l’edificazione precedente costituisce nuova costruzione, fuoriuscendo dall’ambito della ristrutturazione edilizia. La piena conoscenza del titolo edilizio, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, si verifica con l’inizio dei lavori solo per le censure che contestano in radice l’edificabilità dell’area; per le altre, occorre la conoscenza cartolare o il completamento dell’opera.
Il Fatto
Il Comune di Varese ha rilasciato alla società controinteressata due permessi di costruire convenzionati, autorizzando la demolizione di un ex autosalone e la ricostruzione di un fabbricato da destinare a media struttura di vendita, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione. I ricorrenti, proprietari di un immobile prospiciente, hanno impugnato i titoli edilizi e gli atti connessi, deducendo la violazione delle nozioni di sagoma e altezza e il difetto di istruttoria.
Hanno contestato la qualificazione dell’intervento come demolizione e ricostruzione in sagoma, evidenziando la discordanza tra la relazione tecnica e le tavole progettuali, e lamentando un incremento del carico urbanistico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato l’eccezione di tardività, richiamando il principio per cui la piena conoscenza del titolo edilizio rilasciato a terzi si verifica, per le censure che contestano in radice l’edificabilità, all’inizio dei lavori, mentre per le altre occorre la conoscenza cartolare o il completamento dei lavori. Nel caso di specie, la documentazione prodotta non dimostrava un livello di completamento tale da rendere palese la lesività dell’opera entro il termine decadenziale.
Ha invece dichiarato inammissibile l’impugnazione del permesso per le opere di urbanizzazione, della delibera di Giunta e della determina dirigenziale, per carenza di interesse e assenza di censure specifiche. Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando la palese contraddittorietà tra la relazione tecnica, che qualificava l’intervento come “demolizione e ricostruzione in sagoma” con mantenimento dell’altezza, e le tavole progettuali, che rappresentavano un edificio differente per sagoma e altezza. La prevalenza del dato letterale ha imposto all’amministrazione di pretendere una rettifica del progetto.
L’erronea qualificazione si è riverberata sulla convenzione accessoria e sul parere paesaggistico, viziando l’intero procedimento. Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, trattandosi di vizi sostanziali e non meramente formali. La Corte ha infine qualificato l’intervento come nuova costruzione, per l’assenza di continuità con il preesistente e per il diverso carico urbanistico, annullando il permesso di costruire.
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Nota della Redazione
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