Il TAR Puglia chiarisce che l’ammonimento del Questore non richiede la piena prova della responsabilità penale (TAR Puglia n. 278 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sull’ammonimento del Questore, essendo connotato da un potere valutativo ampiamente discrezionale, è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, ovvero di manifesta irragionevolezza e sproporzione. L’adozione del provvedimento non è subordinata all’audizione dell’autore della condotta violenta e non postula la piena prova della commissione di reati, essendo sufficiente l’acquisizione di elementi probatori attendibili in ordine al verificarsi anche di un singolo episodio di violenza. Nei confronti del soggetto ammonito, devono essere adottati i conseguenti provvedimenti di rigore in materia di armi e munizioni ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Lecce e il successivo processo verbale di ammonimento, nonché il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo e del relativo libretto, e il verbale di ritiro cautelare delle armi. Avverso tali atti deduceva la mancata notifica del provvedimento di ammonimento e l’assenza dei presupposti per la sua adozione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia respinge l’istanza cautelare ritenendo che, nella delibazione sommaria della fase cautelare, il ricorso non sia assistito da significativi elementi di fondatezza.

Il Collegio premette che il provvedimento di ammonimento ha natura meramente preventiva ed emergenziale e assolve a una funzione tipicamente cautelare. La sua adozione non è subordinata all’audizione dell’autore della condotta, né richiede la piena prova della commissione di reati. A tal fine è sufficiente l’acquisizione di elementi probatori attendibili circa il verificarsi di un singolo episodio di violenza.

La valutazione del Questore, di natura ampiamente discrezionale, nel caso di specie appare adottata a seguito di un’adeguata istruttoria e in presenza di sufficienti indici rivelatori della verosimiglianza dei fatti contestati. Il sindacato del giudice amministrativo deve quindi limitarsi ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti o di manifesta irragionevolezza e sproporzione, così come richiamato dai precedenti citati (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4077 del 2020 e Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2229 del 2022).

I conseguenziali provvedimenti di revoca delle armi trovano infine giustificazione nell’applicazione dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 11/2009, che impone l’adozione di provvedimenti di rigore in materia di armi e munizioni nei confronti del soggetto ammonito, risultando comunque venuti meno i requisiti della buona condotta e della piena affidabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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