Parcheggi pertinenziali e portici nel calcolo del contributo di costruzione (TAR Veneto n. 741 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In occasione della realizzazione di un nuovo fabbricato, l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione è invocabile solo per le aree pertinenziali realizzate in attuazione dell’art. 41-sexies legge 1150/1942, come modificato dall’art. 2 legge 122/1989, e nei limiti della misura minima obbligatoria di 1 mq ogni 10 mc. I parcheggi pertinenziali realizzati in eccedenza rispetto a tale misura restano onerosi, al pari delle aree standard non previste dalla legge 122/1989. Le superfici qualificate come portici, per la loro incidenza sul territorio, aggravano il carico urbanistico e sono soggette al contributo ex art. 16 d.P.R. 380/2001, anche a prescindere dalla produzione di nuova volumetria. È legittima la norma regolamentare che subordina lo scomputo del volume delle autorimesse a un limite di 45 mc per unità abitativa e al vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di alcuni lotti ricompresi in un piano di lottizzazione nel Comune di Malo, ha presentato negli anni 2022 e 2023 diverse domande di permesso di costruire per edifici residenziali. In ciascun progetto i posti auto coperti erano collocati al piano interrato; per tre lotti erano previste al piano terra alcune superfici denominate portici.

Ritenendo errato per eccesso il contributo di costruzione complessivamente quantificato in euro 171.177,88, la società ha chiesto al Comune la rideterminazione dei conteggi. Il parziale diniego opposto dall’amministrazione, fondato sull’art. 4, punto 2, del regolamento edilizio comunale, ha indotto la ricorrente a impugnare i singoli titoli edilizi, la determinazione comunale del 30 ottobre 2023 e la stessa norma regolamentare, limitatamente alla parte in cui fissa il limite di scomputo volumetrico delle autorimesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La costituzione del vincolo pertinenziale successiva alla proposizione del ricorso non integra acquiescenza, né il ricalcolo operato dall’amministrazione fa venire meno l’interesse al gravame.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’esonero dal contributo non è incondizionato: esso riguarda solo i parcheggi pertinenziali realizzati nella misura minima imposta dall’art. 41-sexies legge 1150/1942 per le nuove costruzioni, oppure le autorimesse previste dall’art. 9 legge 122/1989 per gli edifici esistenti. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’esenzione non si estende a tutti i parcheggi realizzati in occasione di una nuova edificazione, né è invocabile per aree esterne ove siano idealmente collocati i parcheggi pertinenziali (Cons. Stato n. 6261/2024).

Ne discende la distinzione centrale: i parcheggi pertinenziali obbligatori sono gratuiti, quelli realizzati in eccedenza rispetto alla misura minima sono onerosi.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Gli spazi qualificati dall’amministrazione come portici incidono sul territorio e contribuiscono alla sua trasformazione; ciò è sufficiente a fondare l’esigibilità del contributo ex art. 16 d.P.R. 380/2001. Il tema della nuova volumetria resta sullo sfondo, poiché il carico urbanistico si aggrava anche senza di essa. Rilevano, nel caso concreto, la larghezza di 1,5 metri e l’inserimento delle strutture nella sagoma dell’edificio.

Quanto al terzo motivo, la disposizione regolamentare si applica anche alle nuove costruzioni e delimita l’area di esenzione: il volume delle autorimesse non concorre al calcolo entro il limite di 1 mq ogni 10 mc e non oltre 45 mc per unità abitativa. La norma fissa un parametro ancorato a criteri logici e ragionevoli e non è affetta da vizi.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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