IRAP: il professionista socio che opera solo per la propria società di revisione non ha autonoma organizzazione (Cass. trib. 4055/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 4055 del 23 febbraio 2026 (R.G.N. 4396/2024) — Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Federico Lume.
Il principio di diritto
In tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di capitali di cui il professionista è socio o collaboratore continuativo non realizza di per sé il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione: è la società, ente giuridico distinto, e non il professionista, a integrarlo, restando irrilevante il ruolo formale di socio o lo svolgimento, per statuto, di funzioni gestionali.
Il fatto
Un revisore dei conti aveva presentato istanze di rimborso IRAP per gli anni d’imposta dal 2014 al 2017, sul presupposto di non possedere un’autonoma struttura organizzativa: svolgeva la propria attività esclusivamente in favore di una società di consulenza di cui era socio (tra circa cento), nell’ambito di un network multinazionale, senza percepire ulteriori compensi. La Commissione tributaria provinciale di Milano e, in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia respingevano la domanda, valorizzando il ruolo di socio e lo svolgimento, per statuto, di attività gestionali. L’erede del contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Il presupposto dell’IRAP (art. 2 del d.lgs. n. 446/1997) è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata: l’imposta colpisce il valore aggiunto prodotto dall’organizzazione, che rileva solo se il lavoratore autonomo ne sia il responsabile e ne tragga direttamente vantaggio (Corte cost. n. 156/2001; Cass., Sez. U., n. 9451/2016). Non sono soggetti a IRAP i proventi percepiti per attività svolte all’interno di una struttura organizzata da altri, di cui il lavoratore non sia responsabile (Cass. n. 9692/2012; Cass. n. 9071/2021). Per i professionisti che operano per società di revisione e consulenza di cui sono soci, un consolidato orientamento (Cass. n. 586/2024 e n. 1857/2024, con numerose conformi) afferma che è la società, come ente distinto dalla persona fisica, a integrare il presupposto dell’autonoma organizzazione: imputare al professionista l’organizzazione predisposta dalla società la ridurrebbe a mera interposta fittizia.
È dunque irrilevante il ruolo formale del socio, anche quando lo statuto preveda funzioni gestionali a rotazione. La Corte di giustizia tributaria, avendo tratto argomento a favore dell’autonoma organizzazione dalla mera qualità di socio e dall’utilizzo della struttura societaria — a fronte di un’attività svolta unicamente in favore della società — non si è attenuta a tali principi. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente; le spese dei giudizi di merito sono compensate (per il consolidamento successivo dell’orientamento), quelle di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma un orientamento ormai stabile, di sicuro interesse per i professionisti che operano all’interno di studi o società strutturate: chi svolge la propria attività esclusivamente per una società di cui è socio, avvalendosi della struttura di questa, non è soggetto a IRAP, perché l’autonoma organizzazione fa capo alla società e non alla persona fisica. Ai fini del rimborso, l’onere della prova grava sul contribuente e va riferito ai singoli anni d’imposta; ma il ruolo formale di socio e le cariche gestionali statutarie, di per sé, non valgono a fondare la soggezione all’imposta.
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