Vittime del dovere: al figlio non a carico spetta comunque l’assegno ex l. 407/1998 (Cass. lavoro 4192/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4192 del 25 febbraio 2026 (R.G.N. 27342/2021) — Presidente Rossana Mancino, Relatore Maria Casola.
Il principio di diritto
In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere (art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266/2005), il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della l. n. 244/2007 si interpreta nel senso che, dal 1° gennaio 2008: a) l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 della l. n. 407/1998 spetta, pur in presenza di coniuge superstite, ai figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della “vittima” al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro mensili di cui all’art. 5, comma 3, della l. n. 206/2004 spetta ai figli superstiti secondo l’ordine dell’art. 6 della l. n. 466/1980, che esclude i figli non a carico in presenza del coniuge avente diritto.
Il fatto
Il Tribunale di Taranto aveva accolto la domanda del ricorrente — figlio di un soggetto già riconosciuto vittima del dovere — diretta al riconoscimento degli assegni vitalizi. La Corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’appello del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia, aveva riformato la decisione e rigettato in toto la domanda, escludendo che il ricorrente potesse essere ritenuto figlio a carico del genitore deceduto. Il figlio ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati, uniformandosi al principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34713 del 30 dicembre 2025 (in linea con Cass. ord. n. 3620/2026). La lettura testuale e sistematica dei commi 105 e 106 impone soluzioni differenziate per i due benefici: la modifica del comma 106 ha inciso solo sull’assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407/1998, riconoscendolo anche ai figli maggiorenni superstiti ancorché non conviventi — nozione assimilabile a quella di “figli non a carico” — pur in presenza del coniuge; per lo speciale assegno di 1.033 euro mensili, invece, resta il parametro dell’art. 6 della l. n. 466/1980 (continuità con Cass. n. 11181/2022 e conformi). La soluzione non presenta profili di incostituzionalità, rientrando nella discrezionalità del legislatore l’individuazione di criteri selettivi appropriati (Corte cost. n. 122/2024; Cass. Sez. U. n. 22753/2018).
La sentenza d’appello, avendo rigettato in toto la domanda del figlio non a carico, non è in linea con il principio delle Sezioni Unite quanto all’assegno ex l. n. 407/1998, che a tale figlio spetta anche in presenza del coniuge. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese. A tutela degli interessati, venendo in rilievo dati relativi alla salute, è disposta ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di tutte le parti private, in caso di diffusione.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma e applica — in una vicenda speculare rispetto a quella di analoghe pronunce di legittimità — la regola operativa fissata dalle Sezioni Unite per i familiari superstiti delle vittime del dovere: i due assegni seguono discipline distinte quanto ai figli non fiscalmente a carico. L’assegno ex l. n. 407/1998 spetta anche al figlio economicamente autonomo in presenza del coniuge; lo speciale assegno di 1.033 euro no. Il rigetto integrale della domanda del figlio non a carico è quindi errato nella parte in cui nega anche il primo assegno: la spettanza va verificata beneficio per beneficio, senza estensioni automatiche né esclusioni indiscriminate.
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