Sospensione cautelare e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 793 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare facoltativa dal servizio ex art. 92 d.P.R. n. 3/1957 costituisce misura di natura precauzionale e non sanzionatoria, espressione di potere discrezionale volto a tutelare il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. Il ricorso avverso la sospensione cautelare diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il provvedimento ha esaurito i suoi effetti, e l’interesse della parte si è trasferito sull’esito del procedimento disciplinare rinnovato a seguito di annullamento giurisdizionale, ferma la possibilità di esperire autonoma domanda risarcitoria.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente penitenziario, ha impugnato due decreti del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con i quali era stata disposta la sua sospensione cautelare facoltativa dal servizio ai sensi dell’art. 92 d.P.R. n. 3/1957. Il primo provvedimento è venuto meno per l’archiviazione del procedimento disciplinare; il secondo è stato adottato in relazione a nuove condotte emerse da sommarie informazioni testimoniali assunte dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha dedotto carenza di istruttoria e motivazione, assenza dei gravi motivi, natura para-sanzionatoria del secondo decreto e violazione del diritto di difesa per l’ostruzionismo all’accesso agli atti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nel dichiarare improcedibile il ricorso, ha rilevato che a seguito dell’annullamento giudiziale del provvedimento disciplinare correlato alla seconda sospensione, è in corso la rinnovazione del procedimento dinanzi alla Commissione di Disciplina. L’interesse della ricorrente si è pertanto trasferito sull’esito di tale procedimento: ai sensi dell’art. 96 T.U. impiegati, se verrà nuovamente inflitta la sanzione disciplinare della sospensione, il periodo di sospensione cautelare sarà computato nella sanzione; se invece sarà applicata una sanzione diversa o vi sarà archiviazione, il periodo dovrà considerarsi tamquam non esset.

La misura cautelare ha quindi esaurito i suoi effetti, non residuando alcuna utilità concreta dall’accoglimento dell’azione di annullamento in pendenza della rinnovazione del procedimento sanzionatorio, in assenza di una domanda di accertamento dell’illegittimità della sospensione a fini risarcitori, come richiesto dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022.

In ogni caso, il Collegio ha precisato che il ricorso non avrebbe meritato accoglimento nel merito. La fattispecie rientra nell’art. 92 d.P.R. n. 3/1957, che disciplina la sospensione cautelare facoltativa disposta per gravi motivi indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale, nella prospettiva del procedimento disciplinare. Diversamente dall’art. 91, che richiede la verifica della particolare gravità della natura del reato, l’art. 92 attribuisce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nell’apprezzamento dei gravi motivi, in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse alla permanenza in servizio dell’incolpato.

La misura è di natura precauzionale, non sanzionatoria, e mira a evitare l’ulteriore permanenza del soggetto nell’organizzazione a tutela del prestigio, dell’imparzialità e dell’immagine dell’Amministrazione. Le valutazioni operate risultano adeguatamente motivate in rapporto al disvalore delle condotte ascritte, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce ampia discrezionalità all’Amministrazione in tale ambito. Le spese di lite sono state compensate, stante la definizione in rito e l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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