Restituzione tariffe socio-sanitarie e onere di impugnazione degli atti presupposti (TAR Puglia n. 262 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le note dirigenziali con cui l’Amministrazione sanitaria intima la restituzione di importi tariffari, ove meramente esecutive di una determinazione presupposta già portata a conoscenza dell’interessato, non richiedono un’autonoma e tempestiva impugnazione, gravando sul destinatario l’onere di contestare l’atto presupposto entro i termini di decadenza. Tale onere opera anche rispetto alle richieste di contrattualizzazione di un diverso setting assistenziale, quando esse risultino conformate da una determinazione dirigenziale non impugnata. La lesione di interessi di natura esclusivamente patrimoniale, suscettibile di componimento attraverso la rateizzazione delle somme dovute, non integra il requisito del periculum in mora ai fini della tutela cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura RSA per persone con disabilità, impugnava una serie di atti, tra cui le note della ASL Taranto del 2026 che le intimavano la restituzione di importi tariffari ritenuti indebitamente percepiti e richiedevano la contrattualizzazione di un differente setting assistenziale, nonché gli atti presupposti regionali, tra cui le note del 2024 e del 2025 e la delibera di Giunta regionale n. 659 del 2023.
La società contestava in particolare il computo degli importi da restituire, quantificati dalla ASL in misura superiore rispetto a quanto dalla stessa ritenuto dovuto, e l’imposizione di un nuovo regime contrattuale, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha incentrato la propria valutazione sul requisito del fumus boni iuris, rilevando come le note dirigenziali ASL del 2026, nella parte in cui intimano la restituzione degli importi tariffari, costituiscano atti meramente esecutivi delle statuizioni presupposte già contenute nelle note regionali del 26 aprile 2024 e dell’11 luglio 2025. Tali note regionali, pur essendo state portate a conoscenza della ricorrente, non erano state oggetto di tempestiva impugnazione nei termini di decadenza, con la conseguenza che l’eventuale contestazione poteva riguardare soltanto le operazioni materiali di computo degli importi, sulle quali la ricorrente stesso indicava una cifra differente rispetto a quella risultante dal provvedimento del febbraio 2026.
Quanto all’ulteriore richiesta di contrattualizzare un diverso setting assistenziale, il Collegio l’ha ricondotta alla presupposta determinazione dirigenziale del 17 aprile 2025, con cui la Regione Puglia aveva confermato l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento con una dotazione di posti letto di tipo A e di tipo B. Tale determinazione, non impugnata dalla ricorrente, conformava integralmente la successiva richiesta, rendendo inammissibile la contestazione degli atti esecutivi.
In relazione al periculum in mora, il Tribunale ha osservato che dalla sottoscrizione del contratto non può derivare alcun danno per l’utenza, atteso che la stessa ASL ha precisato che provvederà a ricollocare i pazienti in strutture adeguate. Le conseguenze tariffarie, inoltre, si esauriscono sul piano patrimoniale e non giustificano la tutela cautelare, tanto più che la ricorrente ha comunque la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi da restituire.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare, compensando le spese della fase, ritenendo la controversia non matura per la definizione nel merito.
Nota della Redazione
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