L’ordine di demolizione è atto vincolato e non presuppone l’accertamento della proprietà dell’area (TAR Sardegna n. 437 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto e vincolato, privo di discrezionalità amministrativa nella scelta tra interesse pubblico e privato, già compiuta a monte dal legislatore. Essa va emanata nei confronti del responsabile dell’abuso, nozione che include non solo l’autore materiale ma anche chi abbia la disponibilità dell’immobile e sia quindi in condizione di eseguire la demolizione. La natura ripristinatoria e reale del provvedimento fa sì che la demolizione non costituisca esercizio di autotutela possessoria e non presupponga l’accertamento della titolarità dell’area di sedime, irrilevante ai fini della legittimità dell’atto. In quanto atto vincolato, l’ordine di demolizione non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti e alla qualificazione dell’abuso, non richiede contraddittorio procedimentale e non è precluso dal tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera.
Il Fatto
Un privato impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un muro di cinta in blocchi di calcestruzzo e la rimozione di un prefabbricato in cemento armato a uso deposito, realizzati in assenza di titolo edilizio su un’area che il piano di risanamento urbanistico classificava come parcheggio pubblico. Il ricorrente sosteneva di aver posseduto l’area uti dominus da tempo immemorabile e deduceva, tra l’altro, l’erronea individuazione della titolarità del sedime, lo sviamento del potere, il tardivo esercizio dell’autotutela, l’incompetenza del dirigente e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto congiuntamente i primi due motivi, osservando che la classificazione dell’area quale parcheggio pubblico costituisce dato di fatto non contestato e che essa non incide sulla legittimità dell’ordinanza: la demolizione deve essere posta a carico dell’autore dell’abuso e di chi abbia la disponibilità del bene, in quanto il provvedimento ha natura ripristinatoria e reale. Il Collegio ha richiamato la nozione di responsabile dell’abuso, comprensiva del detentore e utilizzatore che deve provvedere alla demolizione per restaurare l’ordine violato, citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2187/2024.
Quanto al dedotto sviamento, la Corte ha escluso che l’ordinanza costituisca strumento di autotutela patrimoniale finalizzato a riottenere l’area: essa è invece espressione di un potere vincolato, la cui ponderazione tra interesse pubblico e privato è già compiuta dal legislatore che ha prescritto la demolizione. Ha inoltre precisato che il tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione della misura non rileva ai fini della validità dell’ordine, citando Cons. Stato, Sez. VII, n. 28/2026 e T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 536/2024.
Il Collegio ha poi disatteso i motivi relativi alla tardività, all’incompetenza e all’omesso contraddittorio, ribadendo che il provvedimento non è espressione di autotutela possessoria e che, quale atto dovuto, non richiede né motivazione aggiuntiva né comunicazione di avvio del procedimento. Ha precisato che l’ordine di demolizione può essere legittimamente adottato dal funzionario preposto al competente ufficio comunale e ha chiarito che eventuali questioni civilistiche sulla proprietà dell’area restano estranee al giudizio di legittimità, potendo essere rimesse all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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