Revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e documentazione non genuina (TAR Lombardia n. 1603 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo è legittima quando l’Amministrazione dia puntualmente conto dell’inesistenza di attività lavorative e di redditi idonei al sostentamento, emergente dall’inattendibilità della documentazione prodotta. Il giudizio discrezionale dell’Autorità, se sorretto da un impianto motivazionale adeguato e da circostanze di fatto non smentite, non è sindacabile nel merito. La censura di violazione del contraddittorio procedimentale è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non alleghi in quale misura la lamentata omissione abbia inciso sul contenuto sostanziale del provvedimento; la verifica giudiziale di legittimità dell’azione amministrativa rende, in tal caso, irrilevante l’asserito vizio procedurale.
Il Fatto
Il Questore di Milano revocava il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo in precedenza rilasciato al ricorrente. A fondamento del provvedimento l’Autorità poneva l’esito negativo dell’accertamento sull’attività dichiarata e il disconoscimento delle fatture prodotte, con conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria. La revoca veniva notificata al ricorrente il 10.12.2021 presso la frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo la lesione delle garanzie procedimentali per mancata comunicazione di avvio del procedimento, la carenza di prova dell’inattendibilità documentale e, in ogni caso, l’omessa valutazione dell’effettivo inserimento sociale e lavorativo. L’Amministrazione si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto alla prima doglianza, il giudice rileva che la censura di violazione del contraddittorio procedimentale è inammissibile per carenza di interesse, prima ancora che infondata. Il ricorrente non indica quale argomento, se introdotto nel procedimento, avrebbe potuto orientarne diversamente l’esito, né la rilevanza concreta che la mancata interlocuzione avrebbe assunto.
La censura è, poi, generica: manca l’allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa e di partecipazione, non essendo indicato in qual modo il lamentato vizio abbia inciso sul processo decisionale dell’Amministrazione. Sotto altro profilo, la verifica giudiziale della legittimità dell’azione provvedimentale rende irrilevante la dedotta carenza procedimentale, per l’inidoneità di qualsiasi apporto collaborativo a mutare la conclusione della vicenda.
Il mezzo è, inoltre, privo di sostrato fattuale: l’Amministrazione ha depositato le evidenze documentali attestanti l’avvenuta notificazione al ricorrente, in data 3 novembre 2021, della comunicazione di avvio del procedimento culminato nella revoca.
Nel merito, il Collegio conferma le statuizioni interinali, dalle quali non ravvisa ragione di deflettere. La revoca è stata motivata sull’esito negativo dell’accertamento sull’attività dichiarata e sul disconoscimento delle fatture prodotte. L’Autorità ha dato conto della particolare gravità delle condotte relative alla genuinità della documentazione a sostegno dell’istanza originaria, volta ad accreditare la percezione di redditi in realtà inesistenti e mai comprovati neppure in sede giurisdizionale.
Il provvedimento ha altresì valutato l’assenza di adeguati flussi reddituali e l’insussistenza di un motivato giudizio sull’inserimento sociale e lavorativo non può dirsi mancante, poiché l’Autorità ha acclarato l’inesistenza di redditi sufficienti alla permanenza nel territorio nazionale, circostanza non disconosciuta dal ricorrente. L’iter logico-giuridico dell’Amministrazione risulta, pertanto, immune da vizi e le spese sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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