L’“immagine di firma” del tecnico non vale come sottoscrizione dell’offerta tecnica (TAR Puglia n. 787 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riammissione in gara di un concorrente precedentemente escluso costituisce atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione decorre solo dall’aggiudicazione, purché comunicata ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023. La sottoscrizione dell’offerta tecnica e del computo metrico non estimativo mediante la mera apposizione di un’“immagine di firma”, ossia la scansione di una sottoscrizione autografa formata su diverso documento, è priva di valore legale e non è equiparabile né alla firma digitale né alla firma autografa, sicché la sua mancanza comporta l’esclusione dalla gara ai sensi della lex specialis. Il soccorso istruttorio non può sanare le carenze della documentazione che compone l’offerta tecnica, in applicazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

Una società aveva partecipato alla procedura di gara, indetta dal Comune per l’affidamento di un appalto finanziato dal PNRR per l’ampliamento di un asilo nido. La controinteressata, dapprima esclusa per la mancanza della firma digitale del tecnico abilitato sugli allegati dell’offerta tecnica, era stata successivamente riammessa in autotutela dalla stazione appaltante. Quest’ultima aveva ritenuto la sostanziale equipollenza tra la firma digitale e la firma autografa del tecnico, apposta unitamente al timbro dell’Ordine professionale, riscontrata su tutti gli elaborati della busta tecnica. All’esito della valutazione delle offerte, la stessa società risultava aggiudicataria, senza che l’esito venisse comunicato alla ricorrente prima del successivo mese di aprile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, osservando che la riammissione in gara non è di per sé lesiva, attualizzandosi l’interesse ad agire solo con l’aggiudicazione, tempestivamente impugnata. Ha altresì rigettato l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, rilevando che, ai sensi del novellato art. 120, comma 2, c.p.a., il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 o dalla messa a disposizione degli atti sulla piattaforma ex art. 36 del medesimo decreto, e non già dalla proposizione dell’istanza di accesso.

Nel merito, il Collegio ha condiviso le censure della ricorrente. L’art. 10 del Disciplinare di gara richiedeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione digitale dell’offerta tecnica e del computo metrico non estimativo da parte di un tecnico abilitato. Dall’esame della documentazione è emerso che l’offerta della controinteressata recava non già una sottoscrizione autografa, ma una mera scansione per immagine della firma, incollata sui documenti nativi digitali.

Tale modalità di sottoscrizione, priva di disciplina nell’ordinamento, non garantisce l’effettiva riconducibilità al soggetto firmatario e, pertanto, non è equiparabile alla firma autografa né a quella digitale, come già affermato dalla giurisprudenza citata in motivazione. La violazione della clausola escludente risultava quindi indiscutibile.

Il Tribunale ha infine escluso l’operatività del soccorso istruttorio, in quanto la mancanza riguardava documentazione componente l’offerta tecnica, non sanabile ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 4.4 del Disciplinare, secondo il canone di autoresponsabilità. L’inciso sulla sanabilità del difetto di sottoscrizione dell’offerta è stato interpretato come riferito alla sola sottoscrizione dell’operatore economico, non a quella del tecnico abilitato. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’aggiudicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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