Ottemperanza: commissario ad acta e termine perentorio per l’esecuzione del giudicato sul diritto alla Carta del docente (TAR Lazio n. 13715 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è proponibile dal creditore di una somma di denaro o di un obbligo di fare, quale l’attivazione della Carta elettronica del docente, allorché la sentenza passata in giudicato non abbia ricevuto esecuzione. A tal fine è necessaria la previa notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla stessa, come prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione competente, che provvederà all’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda del ricorrente, docente, riconoscendogli il diritto di usufruire della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta elettronica con l’accredito della somma di € 1.500,00 per ciascun anno, oltre accessori.
Il titolo, passato in giudicato, veniva notificato nelle forme del codice di procedura civile presso la sede reale dell’Amministrazione. A fronte della mancata esecuzione spontanea, il ricorrente adiva il TAR Lazio con il ricorso per l’ottemperanza qui in esame, notificato e depositato il 10 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione. Ha ritenuto provata l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, requisito richiesto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega. Tale organo, in caso di inerzia, dovrà completare l’esecuzione nei successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso, essendo l’attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Quanto alle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza, condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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