Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Marche n. 198 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che ha accertato il diritto del lavoratore a un beneficio retributivo e condannato l’amministrazione al pagamento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo le somme già corrisposte. Il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 rende il ricorso procedibile e, in mancanza di opposizione sostanziale dell’amministrazione, ne fonda l’accoglimento. Per il caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza va nominato il commissario ad acta, mentre la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando non sussistono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Marche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese.

La sentenza è stata notificata e non impugnata, formandosi il giudicato come attestato dalla Cancelleria. Poiché l’amministrazione non ha eseguito il titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità del ricorso. Rileva che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, con conseguente ammissibilità dell’iniziativa.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio sottolinea come, in presenza dei presupposti di legge, l’inerzia dell’amministrazione non possa essere giustificata da alcuna difesa sostanziale.

Il ricorso va quindi accolto e va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine è assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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