Il pagamento del payback in misura ridotta determina improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 10606 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione, da parte del fornitore di dispositivi medici, alla procedura di pagamento del c.d. payback in misura ridotta (pari al 48% delle somme risultanti dai provvedimenti di ripiano) disciplinata dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023 determina, sotto il profilo processuale, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e non la cessazione della materia del contendere. Il bene della vita conseguito con il pagamento agevolato (l’estinzione dell’obbligazione in misura ridotta) è, infatti, diverso da quello che il ricorso intendeva perseguire (l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti di riparto e di certificazione del superamento del tetto di spesa). Il giudice, pertanto, deve rilevare d’ufficio l’improcedibilità, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato i provvedimenti con i quali la Regione Abruzzo ha stabilito il riparto tra le aziende fornitrici del c.d. payback per gli anni dal 2015 al 2018, nonché i presupposti atti statali e regionali con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per le medesime annualità e sono state adottate le Linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano.

Con atto depositato il 27 luglio 2023, la ricorrente ha rappresentato di essersi avvalsa della facoltà di pagare il payback in misura ridotta, versando una quota pari al 48% di quella risultante dai provvedimenti di ripiano regionali e provinciali, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023. Ha pertanto chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che il tenore letterale della legge qualifica il meccanismo del pagamento in misura ridotta come causa di «cessazione della materia del contendere», con compensazione delle spese. Tuttavia, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La distinzione non è meramente nominalistica. Il bene della vita conseguito dalla società con il pagamento agevolato — ossia l’estinzione dell’obbligazione nelle more del giudizio — è infatti diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, rappresentato dall’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. L’adesione alla procedura di cui all’art. 8 del d.l. n. 34/2023 non determina, quindi, la cessazione della materia del contendere in senso tecnico, ma priva la ricorrente dell’interesse a coltivare l’impugnazione.

La decisione del ricorso, in conclusione, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha rilevato la questione d’ufficio in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., avendo le parti discusso compiutamente la questione. La natura della pronuncia in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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