Il mancato assenso alla rateizzazione dell’ingiunzione di pagamento non integra pregiudizio grave e irreparabile (TAR Puglia n. 245/2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare avverso un’ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dalla Pubblica Amministrazione, il Tribunale amministrativo può disporre, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., la sollecita definizione del giudizio nel merito laddove il pregiudizio allegato dal ricorrente sia di natura meramente economica e quest’ultimo non abbia richiesto la rateizzazione della somma ingiunta. La fissazione dell’udienza pubblica di merito, in sostituzione della misura cautelare, costituisce lo strumento idoneo a garantire una tutela piena ed efficace della situazione giuridica soggettiva, senza che sussistano i presupposti di cui all’art. 55, comma 1, cod. proc. amm. per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’ordinanza-ingiunzione di pagamento, emessa dalla Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con cui è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 53.703,00, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Il provvedimento costituiva l’esito di un procedimento di recupero avviato a seguito di una relazione della Guardia di Finanza.

Il ricorrente ha impugnato l’atto, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, deducendo l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha ritenuto di non pronunciarsi sulle eccezioni preliminari e sulle questioni attinenti al fumus boni juris, concentrando la propria valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.

Richiamato il disposto dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., il Collegio ha osservato che le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente non richiedono l’adozione di una misura di sospensione, potendo essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. Tale conclusione si fonda sulla natura del pregiudizio allegato, definito come meramente economico, e sulla circostanza che il ricorrente non avesse richiesto la rateizzazione della somma ingiunta.

L’ordinanza-ingiunzione di pagamento, pur costituendo un titolo esecutivo, determina un pregiudizio che può essere ristorato per equivalente. L’eventuale accoglimento del ricorso nel merito comporterebbe, infatti, l’annullamento dell’atto impugnato con la conseguente restituzione delle somme eventualmente versate. La mancata richiesta di rateizzazione, inoltre, è stata valutata come indice della mancanza di un’urgenza tale da giustificare la misura cautelare.

In applicazione di tali principi, il TAR ha fissato per la trattazione del merito la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare e ordinando l’oscuramento delle generalità delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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