Ordinanza cautelare in materia di agricampeggio (TAR Puglia, Sez. II, n. 260/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, il giudice amministrativo può disporre la sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi qualora emergano profili di criticità in ordine alla puntuale ricostruzione dello stato dei luoghi e alla effettiva consistenza dei presunti abusi contestati. La valutazione della gravità e dell’irreparabilità del pregiudizio deve inoltre tenere conto delle conseguenze indirette del provvedimento impugnato, quali l’avvio di un procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica fondato sui medesimi abusi edilizi contestati. In tali evenienze, il bilanciamento dei contrapposti interessi può giustificare la definizione del contenzioso a controversia ancora integra, con compensazione delle spese della fase incidentale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una struttura di agricampeggio, impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune le aveva contestato la realizzazione di opere in violazione delle norme paesaggistiche ed urbanistico-edilizie, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi. Oltre all’atto principale, la ricorrente aveva gravato gli atti presupposti e connessi, tra cui comunicazioni di avvio del procedimento, verbali di sopralluogo e relazioni istruttorie, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Il Comune di Bisceglie, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Barletta, si erano costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026, ha scrutinato la domanda cautelare alla luce dei parametri di cui all’art. 55 c.p.a., incentrati sul fumus boni iuris e sul periculum in mora.
Quanto al primo requisito, il Collegio ha rilevato una situazione di apparente fondatezza del ricorso, evidenziando “profili di criticità in ordine alla puntuale ricostruzione dello stato dei luoghi”. Tale carenza istruttoria, emersa ad una delibazione sommaria, ha inciso direttamente sulla possibilità di verificare l’effettiva consistenza dei presunti abusi ascritti alla ricorrente, gettando ombre sulla legittimità del provvedimento repressivo.
In relazione al periculum in mora, il Tribunale ha apprezzato favorevolmente le ragioni della ricorrente, valorizzando un elemento fattuale di particolare rilievo: l’avvio, da parte dell’Amministrazione, di un procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica, ancorato proprio ai medesimi abusi edilizi contestati nell’ordinanza impugnata. La connessione tra i due procedimenti ha reso evidente il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, che avrebbe travolto anche l’attività lecitamente esercitata.
Nel bilanciamento tra l’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi e l’interesse privato alla conservazione della situazione di fatto, il Collegio ha ritenuto prevalente, in questa fase, l’esigenza di definire il contenzioso a controversia ancora integra, ossia prima che l’esecuzione del provvedimento determini conseguenze non rimediabili. Ha pertanto accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e fissando l’udienza pubblica di merito per il 15 giugno 2027.
Le spese della fase incidentale sono state compensate, in considerazione della natura interlocutoria della decisione e della complessità delle questioni prospettate.
Nota della Redazione
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