Esclusione da finanziamento: valutazione discrezionale della Commissione e deficit probatorio del ricorrente (TAR Puglia n. 247 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione cautelare non ricorre il fumus boni iuris allorché l’attribuzione del punteggio alle domande di finanziamento pubblico risulti coerente con le dichiarazioni rese in sede di istanza. Il criterio della “storicità della proposta progettuale” non può essere valutato in un arco temporale superiore a quello comprovato dall’istante, né la mera indicazione generica di risorse proprie, contraddetta da un piano finanziario che ne attesti l’assenza, può fondare l’attribuzione del punteggio per la qualità economico-finanziaria. Grava sul ricorrente l’onere di dimostrare, anche in via sommaria, l’erroneità della valutazione discrezionale compiuta dalla Commissione, che non può essere sindacata in assenza di evidenti profili di illogicità o travisamento.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina dirigenziale con cui la Regione Puglia non l’aveva ammessa a finanziamento per il mancato raggiungimento del punteggio minimo, censurando, in particolare, l’attribuzione di zero punti su tre criteri di valutazione: “Storicità della proposta progettuale”, “Rilevanza territoriale” e “Qualità economico-finanziaria”. A seguito delle osservazioni presentate, la Commissione di valutazione confermava il punteggio originariamente attribuito e la ricorrente proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur riconoscendo la propria giurisdizione, ha respinto l’istanza cautelare rilevando l’insussistenza del fumus boni iuris, in quanto gli atti impugnati risultavano esenti dalle censure proposte alla luce delle difese della Regione Puglia. Quanto al criterio della “Storicità”, il Collegio ha ritenuto corretta l’attribuzione di zero punti, atteso che la stessa ricorrente aveva dichiarato che la rassegna era nata nel 2022; il numero di anni valutabili non poteva quindi eccedere il triennio antecedente la domanda. In relazione alla “Rilevanza territoriale”, la proposta è stata ritenuta obiettivamente carente nella dimostrazione di un’attrattiva sovralocale. Quanto, infine, alla qualità economico-finanziaria, il Tribunale ha evidenziato che il Piano Finanziario Triennale recava l’indicazione di zero risorse proprie, rendendo indimostrate le risorse genericamente dichiarate nella parte descrittiva dell’istanza. In esito, l’istanza cautelare è stata respinta e le spese della fase compensate.
Nota della Redazione
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