Silenzio sull’istanza di conversione del permesso stagionale e soccombenza virtuale (TAR Emilia-Romagna n. 402 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione ha l’obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286 del 1998, nel termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 e dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Il preventivo rilascio del nulla osta non esaurisce il procedimento, restando necessaria la convocazione presso lo Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno. La scadenza del titolo al momento della domanda non costituisce requisito ostativo, non prevedendo la norma un termine perentorio per la conversione. Dichiarata la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto provvedimento, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale, apprezzata secondo una sommaria delibazione del merito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto il 1° ottobre 2023, presentava il 21 marzo 2024 allo Sportello Unico per l’Immigrazione la domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato. Il 28 giugno 2024 l’Amministrazione comunicava il nulla osta, ma nessuna convocazione seguiva per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro.

Rimasto in attesa, il ricorrente adiva il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., deducendo l’illegittimità del silenzio-inadempimento e chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con fissazione del termine e nomina di un commissario ad acta. Alla camera di consiglio del 8 ottobre 2025 il difensore dichiarava la sopravvenuta adozione delle determinazioni di competenza e la conseguente cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’art. 31 cod. proc. amm., che consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere decorsi i termini di conclusione del procedimento, e rileva che, dopo l’istanza del 21 marzo 2024, era intervenuto un atto endoprocedimentale — la comunicazione del nulla osta — cui non aveva fatto seguito la conclusione del procedimento.

La disposizione di riferimento, l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286 del 1998, riconosce al lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività per almeno tre mesi il diritto di chiedere la conversione. Da qui sussiste l’obbligo di provvedere in via definitiva, fermo il potere-dovere di valutare i requisiti formali e sostanziali per il rilascio del titolo. Il termine di evasione è quello di sessanta giorni fissato dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, il cui vano decorso avrebbe dovuto condurre a dichiarare fondata la doglianza.

Il giudice richiama sul punto una linea consolidata (TAR Piemonte n. 963 del 2024; TAR Puglia, Lecce, n. 234 del 2024; TAR Sicilia, Palermo, n. 1559 del 2023). Nelle more, però, l’Amministrazione ha provveduto e l’interessato ha riconosciuto in tale condotta una risposta satisfattiva: ne consegue, su esplicita richiesta, la cessazione della materia del contendere.

Sulle spese il collegio applica la soccombenza virtuale, valutando l’esito che il processo avrebbe avuto in assenza di tale declaratoria. L’obbligo di dare risposta al richiedente è imposto dall’art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990 anche ove l’istanza non sia accoglibile; il giudice accerta l’inerzia senza sindacare la fondatezza sostanziale della pretesa. Né assume rilievo la scadenza del permesso al momento della domanda: l’art. 24, comma 10 non fissa un termine perentorio per la conversione, con la conseguenza che l’Amministrazione non può negarla per la sola intempestività dell’istanza (Cons. Stato n. 5604 del 2023; TAR Lombardia n. 755 del 2024; TAR Lazio, Latina, n. 536 del 2025). La domanda sarebbe dunque stata accolta, con assegnazione di un termine alla Prefettura per provvedere sull’istanza rimasta parzialmente evasa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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