Improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte (TAR Puglia n. 733 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. Tale dichiarazione, resa in modo espresso e univoco, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con conseguente declaratoria processuale e integrale compensazione delle spese di lite ove ne ricorrano i presupposti.
Il Fatto
I genitori di una studentessa minore impugnavano gli atti con cui la figlia non era stata ammessa allo scrutinio finale della classe seconda di un Liceo Classico, lamentando la violazione della disciplina in materia di bisogni educativi speciali e del piano didattico personalizzato. Lamentavano, in particolare, il mancato adeguamento delle verifiche alle condizioni certificate della studentessa.
Accolta l’istanza cautelare con ordinanza che disponeva la prosecuzione dello scrutinio e la valutazione degli esiti, la parte ricorrente depositava successivamente una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, rappresentando il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, rilevando che la stessa ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Tale principio, consolidato nel rito amministrativo, comporta che la manifestazione di volontà di non proseguire il giudizio rende improcedibile il ricorso.
La declaratoria di improcedibilità è stata pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disposizione che contempla l’improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene la carenza di interesse delle parti alla decisione. Il Collegio ha ritenuto che non residuasse alcun margine di valutazione nel merito, essendo la dichiarazione di parte un atto dispositivo dell’azione.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la peculiarità della modalità di definizione della controversia e l’assenza di attività difensive ulteriori successivamente alla fase cautelare. La pronuncia si infrange, pertanto, senza esaminare il merito delle censure relative alla valutazione scolastica e alla gestione dei bisogni educativi speciali.
Nota della Redazione
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