Rinunzia al ricorso e conseguente estinzione del giudizio per diniego di visto turistico (TAR Lazio n. 13045 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinunzia al ricorso presentata dalla parte ricorrente, accettata dall’Amministrazione resistente, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., senza che il giudice possa pronunciarsi nel merito. L’estinzione è dichiarata con sentenza, salvo che non sia richiesto un diverso provvedimento. Le spese di lite possono essere compensate ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., quando la compensazione sia stata richiesta da entrambe le parti.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina cubana, aveva impugnato il diniego di visto d’ingresso in Italia per turismo, adottato dall’Ambasciata d’Italia a L’Avana, fondato su “ragionevoli dubbi” circa la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto. Nel ricorso, la parte aveva dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, e vizi di istruttoria e motivazione.
Con ordinanza del 6 luglio 2023, il Tribunale aveva respinto la domanda cautelare, rilevando che l’eventuale sospensione del diniego non avrebbe determinato l’ingresso della ricorrente sul territorio nazionale. In vista della discussione, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso, non essendo più intenzionata a fare ingresso in Italia, chiedendo la compensazione delle spese di lite; la difesa erariale ha aderito alla richiesta di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto dell’intervenuta rinunzia formale al ricorso, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 cod. proc. amm. Il Collegio ha rilevato che la rinunzia, manifestata dalla parte ricorrente e accettata dall’Amministrazione, determina la definizione del processo senza una pronuncia nel merito delle censure sollevate avverso il diniego di visto.
La decisione si fonda sulla natura dispositiva del processo amministrativo, ove la parte, nell’esercizio della propria autonomia, può rinunciare al ricorso, purché la rinunzia sia valida e non trovi opposizione dalle altre parti costituite. Nel caso di specie, l’accordo tra le parti sulla compensazione delle spese ha trovato accoglimento, ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., che consente la compensazione quando la richiesta provenga da entrambe le parti.
Il Collegio ha, pertanto, dichiarato estinto il giudizio, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, senza esaminare il merito della controversia relativa al diniego di visto per turismo e alla sussistenza del cosiddetto rischio migratorio.
Nota della Redazione
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