Proroga della verificazione e rinvio dell’udienza di ottemperanza (TAR Puglia n. 735 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove sia stata disposta una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente secondo i criteri fissati dalla sentenza da eseguire, il collegio può accogliere l’istanza di proroga del termine presentata dal verificatore. La concessione di un termine aggiuntivo, motivata dalla complessità dell’accertamento e da esigenze organizzative dell’ufficio tecnico incaricato, non incide sul merito della controversia e comporta il rinvio della trattazione dell’ottemperanza alla successiva camera di consiglio disponibile.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto una sentenza di questo Tribunale che, accogliendo la domanda risarcitoria per l’occupazione illegittima di un’area di loro proprietà, aveva fissato i criteri per la quantificazione del danno, disponendo che il Comune proponesse il pagamento di una somma determinata secondo tali parametri. A seguito dell’inottemperanza, i ricorrenti avevano proposto ricorso per l’ottemperanza, nell’ambito del quale questa Sezione — non essendo stato raggiunto un accordo sul quantum — aveva disposto una verificazione affidata al Dirigente del Settore Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Gallipoli, con l’incarico di determinare il valore di mercato dell’area al momento dell’occupazione.

Il verificatore nominato, premessa la complessità dell’incarico e gli impegni istituzionali legati alla gestione dell’emergenza idraulica che aveva colpito il territorio, presentava istanza di proroga di 40 giorni del termine assegnato per il deposito della relazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, valutata l’istanza del verificatore, ha ritenuto di accoglierla, concedendo l’ulteriore termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito della relazione finale. La decisione si fonda sulla necessità di garantire lo svolgimento completo della verificazione in contraddittorio tra le parti, consentendo al verificatore di inoltrare la relazione e di attendere le eventuali osservazioni delle parti medesime.

L’ordinanza conferma, allo stato, il rinvio della causa alla camera di consiglio del 10 giugno 2026, sospendendo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. La scelta processuale riflette la natura strumentale della verificazione rispetto all’accertamento del quantum risarcitorio, la cui definizione è presupposto indispensabile per l’adozione della decisione conclusiva del giudizio di ottemperanza.

La pronuncia chiarisce che la proroga del termine concesso al verificatore non costituisce un atto di natura decisoria ma un provvedimento ordinatorio, funzionale alla corretta istruzione della causa. Con la prosecuzione del giudizio, il Collegio ha ritenuto di non poter prescindere dall’esito dell’accertamento tecnico, ai fini della determinazione delle somme effettivamente dovute dal Comune secondo i criteri stabiliti nella sentenza n. 411/2022.

La circostanza che il verificatore abbia già ricevuto l’incarico e che la proroga sia stata richiesta prima della scadenza del termine originario depone per la ragionevolezza della richiesta, non emergendo profili di pregiudizio per le parti, le quali potranno comunque interloquire sulle risultanze della relazione prima dell’udienza di trattazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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