Accoglimento della domanda cautelare e sospensione del divieto di detenzione di armi (TAR Campania, Sede di Salerno, n. 411 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, la sospensione degli effetti dei provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi e di revoca della licenza di porto di pistola deve essere disposta quando l’Amministrazione non abbia adeguatamente valutato le condotte addebitate all’interessato, la sua complessiva personalità e la specifica situazione del nucleo familiare. Il periculum in mora è integrato dall’incidenza del provvedimento sul rapporto di lavoro del soggetto e sulla possibilità di sostentamento della famiglia, specie in presenza di un minore e di una persona con disabilità grave.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale e della nomina a Guardia Particolare Giurata, impugnava dinanzi al TAR Campania, sede di Salerno, i provvedimenti con cui la Prefettura aveva disposto il divieto di detenzione di armi, la revoca dell’approvazione della nomina a Guardia Giurata e il conseguente ritiro della licenza. Tali atti erano stati adottati all’esito di un’attività informativa e sulla base di denunce e querele, nonché di un litigio familiare. Con motivi aggiunti, il ricorrente estendeva l’impugnazione al decreto prefettizio di riesame, intervenuto in asserita esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, che aveva confermato i provvedimenti gravati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare, ne ha disposto l’accoglimento sotto entrambi i profili richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm..
Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva compiutamente valutato le condotte addebitate al ricorrente nell’ambito delle denunce di cui era destinatario, né aveva considerato la condotta tenuta in occasione del litigio familiare all’origine della serie di provvedimenti. Tale carenza istruttoria assume rilievo decisivo, poiché la valutazione di affidabilità del soggetto non può prescindere dall’esame complessivo della sua personalità e della specifica situazione del nucleo familiare, elementi che avrebbero potuto condurre a un diverso apprezzamento del rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha valorizzato l’incidenza immediata dei provvedimenti impugnati sul rapporto di lavoro del ricorrente, la cui attività di guardia giurata risulta incompatibile con il divieto di detenzione di armi. La lesione delle possibilità di sostentamento della famiglia, composta da un minore e da una persona affetta da disabilità grave, ha integrato il requisito dell’urgenza, rendendo necessario l’intervento cautelare in attesa della decisione di merito.
Il Collegio ha pertanto accolto l’istanza e disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, compensando le spese della fase cautelare e fissando l’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito.
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Nota della Redazione
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