La sufficienza motivazionale del punteggio numerico e la neutralità dell’avvalimento (TAR Puglia n. 734 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione tecnico-discrezionale della commissione di gara non è sindacabile in sede giurisdizionale se non quando risulti abnorme, manifestamente irragionevole o connotata da travisamento dei presupposti di fatto. Il giudizio espresso con punteggi meramente numerici integra una motivazione adeguata quando la lex specialis articoli le voci e le sottovoci di valutazione in termini sufficientemente chiari, analitici e puntuali, tale da delimitare il giudizio della commissione tra un minimo e un massimo predefiniti e da rendere comprensibile l’iter logico seguito. In tale evenienza, non è richiesta alcuna motivazione aggiuntiva per ciascun punteggio. L’istituto dell’avvalimento, la cui ratio è assicurare la massima partecipazione alle gare a tutela della concorrenza, non può costituire ex se motivo di deteriore apprezzamento della capacità tecnica dell’operatore che vi faccia ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta indetta dalla Provincia di Taranto per l’affidamento dei lavori di vigilanza, controllo, messa in sicurezza e manutenzione degli edifici di competenza provinciale, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. La gara era stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente ha lamentato l’erronea e illogica attribuzione del punteggio tecnico sui sub-criteri relativi alle esperienze analoghe pregresse e alla tipologia e attinenza delle lavorazioni svolte, la mancata motivazione dei punteggi numerici, la violazione della par condicio per il ricorso all’avvalimento da parte dell’aggiudicataria e la mancata comparazione con l’operatore uscente, che aveva ottenuto il punteggio massimo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’inutilizzabilità delle memorie di replica depositate dalla ricorrente, richiamando il principio per cui il deposito delle memorie conclusionali costituisce presupposto indefettibile per la presentazione delle memorie di replica nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., dovendosi evitare che tale strumento si traduca in un mezzo per eludere i termini di legge.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto la valutazione della commissione non sindacabile, non appalesandosi abnorme o manifestamente irragionevole. Ha valorizzato la natura prevalente di appalto di lavori della commessa e la coerenza dei giudizi espressi rispetto alla declaratoria dei criteri, rilevando che l’operatore uscente ha ragionevolmente ottenuto il punteggio massimo per aver espletato il medesimo servizio oggetto di gara. Ha inoltre escluso la rilevanza della natura “a corpo” o “a misura” delle pregresse esperienze ai fini della valutazione.
Quanto al difetto di motivazione, il TAR ha richiamato l’orientamento consolidato per cui, in presenza di criteri di valutazione sufficientemente puntuali e specifici, come nel caso del paragrafo 18.2 del disciplinare che associa a ciascun coefficiente uno specifico giudizio qualitativo, i punteggi numerici integrino adeguata motivazione, consentendo la ricostruzione dell’iter logico valutativo della commissione.
Con riferimento all’ultimo motivo, il Collegio ha infine chiarito che la ratio dell’avvalimento è quella di garantire la massima partecipazione alle gare e che il suo utilizzo non può essere valutato negativamente, escludendo qualsiasi disparità di trattamento rispetto a chi opera con mezzi propri. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia e della controinteressata.
Nota della Redazione
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