Doppia conformità e piano esecutivo nel diniego di sanatoria (TAR Puglia n. 693 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la doppia conformità dell’opera abusiva deve essere valutata avendo riguardo anche alla necessaria predisposizione dello strumento urbanistico esecutivo, quando essa sia prescritta dal piano regolatore generale sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della domanda. Il rispetto degli indici di zona non è sufficiente a integrare la doppia conformità, perché la statuizione dell’obbligo di piano attuativo è prescrizione vincolante, avente rilevanza sostanziale ai fini del razionale sviluppo urbanistico del territorio. Il diniego di sanatoria è atto vincolato e non necessita di motivazione ulteriore oltre quella relativa alla non rispondenza dell’opera alle prescrizioni urbanistiche vigenti: l’assenza dello strumento esecutivo preclude il rilascio del titolo edilizio diretto.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la nota con cui il Comune aveva comunicato il diniego della domanda di sanatoria edilizia per un garage realizzato tra il 2015 e il 2016 in zona classificata dal Regolamento Urbanistico come “C – Territorio marginale in formazione”. Il provvedimento era motivato dal contrasto dell’immobile con la disciplina di zona, che subordinava l’edificazione alla redazione di un piano urbanistico esecutivo mai approvato: ne derivava, ad avviso dell’Amministrazione, il difetto della doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, la conformità dell’opera al vigente strumento urbanistico generale, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’irrilevanza dell’assenza del piano di dettaglio ai fini della sanabilità. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR osserva che è pacifico che lo strumento di pianificazione generale richiedesse, tanto al momento della realizzazione del garage quanto alla presentazione della domanda di sanatoria, la predisposizione di un apposito piano esecutivo. Il Collegio chiarisce che il rispetto degli indici di zona indicati nel piano regolatore non consente di ritenere acclarata la doppia conformità del manufatto: la previsione dell’obbligo di provvedere allo strumento esecutivo è prescrizione vincolante, dotata di rilevanza sostanziale per il razionale sviluppo del territorio, come già affermato da TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 4.7.2025, n. 1163.
Il Collegio esclude altresì che ricorrano i presupposti per un intervento edilizio diretto, richiamando il principio per cui le scelte del piano urbanistico generale non possono essere attuate attraverso il rilascio diretto di permessi di costruire, essendo necessaria l’intermediazione dei piani attuativi, che precisano le indicazioni di assetto complessivo del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 19.7.2021, n. 5403; Cons. Stato, Sez. VI, 2.7.2024, n. 5815). In assenza del piano esecutivo, il rilascio del titolo comprometterebbe l’interesse pubblico a un’ordinata urbanizzazione.
Il Tribunale afferma infine che il diniego di sanatoria, implicando una verifica di carattere vincolato sulla conformità della richiesta, non necessita di altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza dell’opera alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento dell’esame della domanda e della realizzazione (Cons. Stato, Sez. II, 16.2.2026, n. 1221). Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è rigettato, con spese compensate per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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