Revisione del P.M.O.: il mutamento temporaneo della viabilità non legittima il riesame (TAR Lazio n. 4332 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I Piani di Massima Occupabilità approvati da Roma Capitale, pur perseguendo finalità generali di pianificazione, producono effetti immediati nei confronti di specifici destinatari e assumono natura tipicamente provvedimentale. L’istanza di revisione di un P.M.O. può essere proposta soltanto al ricorrere dei presupposti tassativamente indicati dall’art. 10, comma 4, del Regolamento D.A.C. n. 21/2021, ossia modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, impulsi degli organi politici per specifici progetti di decoro e rigenerazione urbana, ovvero modifiche alla viabilità. Una modifica temporanea della disciplina del traffico, legata all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, non è qualificabile come mutamento definitivo dello stato dei luoghi e non legittima il riesame. L’individuazione delle aree da ricomprendere nei Piani e la relativa disciplina costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità salvo che per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta Capitolina ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame del Piano di Massima Occupabilità di Via San Giovanni in Laterano, confermando la scheda di dettaglio n. 92 approvata nel 2020. L’istanza era fondata sullo spostamento della fermata del trasporto pubblico locale e su altri asserti mutamenti delle condizioni poste alla base della precedente scheda. Avverso il provvedimento di rigetto la società ha articolato tre motivi di ricorso, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’erroneità dei presupposti. Roma Capitale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito la natura giuridica dei Piani di Massima Occupabilità, qualificandoli come atti a natura provvedimentale che, pur pianificando determinate zone del territorio, incidono direttamente su soggetti specificamente individuati. Sulla base di tale premessa, il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la società era stata debitamente avvisata dell’avvio del procedimento e che le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza erano state comunicate con la nota del 07/04/2022, sicché la ricorrente avrebbe potuto interagire con l’amministrazione presentando controdeduzioni.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha evidenziato che l’inammissibilità dell’istanza era stata determinata dalla carenza dei presupposti di cui all’art. 10, comma 4, del Regolamento, avendo la Commissione tecnica accertato che lo spostamento della fermata dell’autobus era stato disposto solo temporaneamente per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della strada. Gli ulteriori elementi addotti dalla ricorrente — l’evoluzione giurisprudenziale in materia di occupazione di suolo pubblico nelle aree di sosta, la crisi pandemica e l’aumento delle soste tariffate risalente al 2018 — non sono stati ritenuti idonei a integrare i presupposti normativi, trattandosi di circostanze non riconducibili a un cambiamento dello stato dei luoghi o a una modifica della viabilità successiva all’approvazione della scheda.
Il Collegio ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la motivazione per relationem ai verbali della Commissione tecnica non integra un difetto argomentativo, esplicitando anzi la piena condivisione delle valutazioni tecniche da parte dell’organo deliberante. La scelta di non assentire occupazioni di suolo pubblico sull’intera via è stata ritenuta espressione della discrezionalità amministrativa, esercitata mediante il bilanciamento tra l’interesse economico-commerciale dei singoli e gli interessi pubblici alla circolazione, alla sicurezza e alla tutela del patrimonio culturale, come confermato dai pareri delle Soprintendenze sulla tutela del cono visivo Colosseo-Obelisco Lateranense.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.