Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Abruzzo n. 213 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui la parte ricorrente attesti, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il difetto sopravvenuto di interesse può essere dichiarato anche in ragione di vicende successive all’instaurazione del giudizio, quali la vendita dei beni oggetto di causa nell’ambito di una procedura concorsuale, e non richiede alcuna valutazione nel merito delle domande proposte. In tali evenienze, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato versato.

Il Fatto

Una società, deducendo la propria qualità di proprietaria di terreni irreversibilmente trasformati per la realizzazione di opere di urbanizzazione connesse a un centro commerciale, intimava formalmente ai Comuni di Chieti e di Cepagatti l’avvio e la conclusione dei procedimenti di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ciascuno per la parte di propria competenza, ai fini anche dell’indennizzo.

Avverso l’inerzia delle amministrazioni, la società proponeva ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Comune di Chieti. Successivamente, con motivi aggiunti, impugnava la nota del 15 novembre 2023 con cui il medesimo Comune aveva formulato rilievi ostativi all’adozione del provvedimento acquisitivo. Nel corso del giudizio, la società ricorrente rappresentava di aver proposto reclamo avverso la vendita dei terreni oggetto di causa da parte della procedura concordataria, chiedendo la sospensione o il rinvio dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 9 marzo 2026, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Il Tribunale ha quindi preso atto di tale dichiarazione, ritenendo che la sopravvenuta carenza di interesse integrasse una causa di improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che occorresse procedere all’esame nel merito delle questioni sollevate dalla società relativamente all’obbligo di procedere all’acquisizione sanante e alla legittimità dei rilievi ostativi formulati dall’amministrazione.

Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ha considerato il tenore della pronuncia e l’estrema peculiarità della vicenda esaminata, ravvisando i presupposti per disporne la compensazione integrale tra tutte le parti in causa, accompagnata dall’espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato versato.

In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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