Divieto di sopraelevazione nelle zone di interesse archeologico del PPTR (TAR Puglia n. 696 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone di interesse archeologico individuate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, l’art. 80 delle relative Norme Tecniche di Attuazione pone un divieto puntuale e diretto di realizzazione di nuove costruzioni, ivi incluse le sopraelevazioni di fabbricati preesistenti, senza che rilevi la circostanza che il progetto fosse stato in precedenza assentito sulla base di una diversa e meno restrittiva disciplina di tutela. Il diniego fondato su tale vincolo, di carattere assoluto e inedificatorio, non richiede l’acquisizione del parere della Soprintendenza, trattandosi di attività vincolata che non implica alcuna valutazione discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la nota dirigenziale con cui il Comune aveva denegato l’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una unità abitativa in sopraelevazione di un fabbricato esistente, adibito a deposito, per il quale era stata rilasciata concessione edilizia nel 2001. L’intervento, assentito in origine unitamente al locale seminterrato ma mai eseguito, ricadeva in zona classificata dal PPTR come di interesse archeologico. L’Amministrazione comunale fondava il diniego sull’art. 80, comma 2, lettera a2, delle NTA del PPTR, che non ammette la realizzazione di nuove costruzioni in tali aree.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il provvedimento impugnato legittimo, condividendo l’interpretazione dell’art. 80 delle NTA del PPTR offerta dall’Amministrazione. La norma, espressione della discrezionalità del pianificatore regionale nella tutela dei valori paesaggistici e culturali, è di univoca lettura: nelle zone di interesse archeologico, caratterizzate dall’intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico, non sono ammesse nuove costruzioni, qualificazione che correttamente ricomprende anche la sopraelevazione di un fabbricato preesistente. Il Collegio ha precisato che la precedente concessione edilizia e il favorevole parere della Soprintendenza, resi prima dell’approvazione del PPTR del 2015, non possono assumere rilievo, essendo stati adottati sulla base di una diversa disciplina di tutela. Ha inoltre escluso che il diniego dovesse essere preceduto dal parere dell’organo tutorio, trattandosi di vincolo puntuale e diretto che non implica alcuna attività valutativa, ma si risolve in una inedificabilità piena e assoluta, tale da non poter essere modificata dall’esito del procedimento consultivo.
Nota della Redazione
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