Cessata la materia del contendere per annullamento in autotutela dell’ordinanza (TAR Campania n. 4133 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, essendo tale nuovo assetto satisfattivo conseguenza di un ulteriore provvedimento dell’amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione. L’annullamento in autotutela, da parte dell’ente resistente, del provvedimento impugnato integra tale ipotesi e impone al giudice amministrativo la declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., restando la pronuncia vincolata all’accertamento della sopravvenuta rimozione dell’atto lesivo. La verifica presuppone che la difesa della parte ricorrente abbia preso atto della revoca e che il fatto sia riscontrato in atti.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato ad uso abitativo con annesso locale deposito, avevano presentato una S.C.I.A. per un intervento di risanamento conservativo e messa in sicurezza del deposito, indicando il ripristino dell’originaria altezza interna del solaio di copertura, da tempo crollato. Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale aveva chiesto integrazioni, poi notificato un ordine di sospensione dei lavori e, infine, comunicato l’avvio del procedimento di annullamento della S.C.I.A. con contestuale ordine di demolizione, motivato sul ritenuto aumento dell’altezza interna del bene.
Con ordinanza del 4 febbraio 2023 il medesimo funzionario aveva disposto l’annullamento dell’efficacia della S.C.I.A., ordinando la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, articolando censure di difetto di attribuzione, insussistenza dell’aumento di altezza contestato, omessa ponderazione degli interessi, violazione del contraddittorio procedimentale e carenza istruttoria e motivazionale. Il Comune, ritualmente intimato, non si era costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto di quanto dichiarato da parte ricorrente con la memoria del 9 giugno 2026 e riscontrato dal deposito documentale del precedente 27 maggio 2026: l’ente resistente ha rimosso in autotutela la contestata ordinanza del 4 febbraio 2023. Su questa base il Tribunale ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il percorso argomentativo muove da un principio consolidato, richiamato testualmente: la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, essendo tale nuovo assetto satisfattivo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. IV, n. 303 del 2024 e, nello stesso senso, TAR Napoli, sez. VII, n. 4368 del 2015.
La fattispecie concreta corrisponde esattamente alla regola enunciata. L’annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata ha eliminato l’atto lesivo e ha soddisfatto l’interesse sostanziale che i ricorrenti avevano azionato in giudizio. Non residua alcuna utilità da una pronuncia di merito sull’atto ormai rimosso dall’amministrazione che lo aveva adottato.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Tribunale non statuisce sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato. La pronuncia non esamina nel merito le censure articolate, che restano assorbite dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il dispositivo dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679, con mandato alla Segreteria.
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Nota della Redazione
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