Il transito nei ruoli civili non integra pregiudizio grave e irreparabile (TAR Lombardia n. 901 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione della Difesa dispone il transito del militare dichiarato permanente e assolutamente non idoneo al servizio nei ruoli civili del personale, con conseguente invito alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, non è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., attesa la piena reversibilità del collocamento nei ruoli civili in caso di esito favorevole della controversia nel merito e di conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. La domanda di sospensione cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti deve pertanto essere respinta, fermo restando che all’interessato deve essere concesso dall’Amministrazione un ulteriore termine per la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il verbale della Commissione Medica Ospedaliera Interforze di II istanza che lo aveva giudicato permanentemente non idoneo al servizio di Istituto in modo assoluto, con conseguente collocamento in congedo assoluto. Con il ricorso introduttivo chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del suddetto verbale e degli atti connessi.
Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il decreto del Ministero della Difesa che ne aveva disposto il transito nell’Area Assistenti del personale civile, ex fascia retributiva F3, nonché il successivo provvedimento con cui era stato invitato a presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio, con l’avvertimento che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il rapporto di lavoro si sarebbe inteso non costituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha rilevato che con ordinanza era stata fissata la camera di consiglio del 24 settembre 2026 per la trattazione della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, mentre con decreto presidenziale era stata accolta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti, con contestuale fissazione dell’odierna camera di consiglio per la trattazione collegiale.
Nel valutare la domanda di sospensione interinale, il Collegio ha considerato che i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti non appaiono suscettibili di arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile. Tale valutazione trova fondamento nella piena reversibilità del collocamento dello stesso nei ruoli civili dell’Amministrazione: ove la controversia dovesse concludersi favorevolmente nel merito, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, l’interessato potrebbe essere ricollocato nella posizione precedente.
La natura di provvedimenti amministrativi suscettibili di caducazione in esito al giudizio di merito esclude la sussistenza del requisito dell’irreparabilità del danno, che costituisce presupposto indispensabile per la concessione della misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Il Collegio ha comunque precisato che, in considerazione dell’avvertimento contenuto nel provvedimento impugnato, dovrà essere concesso al ricorrente, da parte del Ministero, un ulteriore termine per la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda di sospensione proposta con il ricorso per motivi aggiunti, fissando l’udienza pubblica del 10 dicembre 2026 per la trattazione del merito della controversia e compensando tra le parti le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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