Il rimborso forfettario di missione esclude ogni maggiorazione e lo straordinario per le ore di viaggio (TAR Puglia n. 622 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso forfettario giornaliero di 110,00 euro, corrisposto su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 36, comma 12, d.P.R. n. 51/2009 in alternativa al trattamento economico ordinario di missione, ha natura assorbente e ricomprende ogni indennità connessa alla trasferta, ivi inclusa la maggiorazione oraria di missione. Le ore di viaggio impiegate dal militare in veste di mero trasportato, senza lo svolgimento di effettive mansioni di servizio, non possono essere qualificate come lavoro straordinario, atteso che l’art. 46, comma 3, d.P.R. n. 254/1999 prevede per tali periodi una specifica e non cumulabile forma di remunerazione, spettante solo nell’ambito del trattamento ordinario di missione. La diversa disciplina tra il personale che svolge il viaggio in veste attiva (autiere) e quello che lo svolge in veste passiva (trasportato) non viola il principio di eguaglianza, attesa la natura eterogenea delle categorie a confronto.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, impugnava il diniego opposto alla richiesta di conguaglio come ore di straordinario di tutte le ore eccedenti l’orario d’obbligo, calcolate come maggiorazione oraria codice “MISS V” ma non liquidate perché ritenute non compatibili con il c.d. forfetario di missione, per le missioni svolte a decorrere dal 2016, nonché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.

Il militare affermava di aver diritto alla riqualificazione delle ore di viaggio eccedenti il turno giornaliero quale lavoro straordinario, ovvero alla maggiorazione oraria di missione, lamentando altresì una disparità di trattamento rispetto al personale che svolge il viaggio con mansioni di autiere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondata la censura relativa al vizio di istruttoria e motivazione. Dagli atti risultava che il ricorrente, sin dal 2016, aveva sempre richiesto e ottenuto, per propria scelta volontaria, il rimborso forfettario giornaliero di 110,00 euro previsto dall’art. 36, comma 12, d.P.R. n. 51/2009, in alternativa al trattamento economico ordinario di missione. Tale rimborso, essendo alternativo al trattamento ordinario, esclude automaticamente, perché la ricomprende, anche la maggiorazione dell’indennità oraria di missione prevista dall’art. 46, comma 3, d.P.R. n. 254/1999.

La Corte ha inoltre escluso che le ore di viaggio possano essere remunerate come lavoro straordinario. Il riconoscimento di tale compenso postula lo svolgimento, durante le ore di viaggio, di un’effettiva attività lavorativa (servizio di corriere, scorta, guida del mezzo) e non è configurabile quando il militare assume la veste di semplice trasportato in servizio passivo. Accogliere la tesi del ricorrente determinerebbe peraltro una disparità di trattamento rispetto al personale optante per il trattamento ordinario, per il quale la norma citata esclude espressamente la cumulabilità con lo straordinario.

Quanto alla dedotta questione di incostituzionalità, il Collegio, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 15.4.1993, ha ravvisato l’eterogeneità delle categorie poste a confronto: il personale che partecipa al viaggio in veste attiva con mansioni di autiere e quello che vi partecipa in veste passiva di mero trasportato. La diversità di trattamento giuridico è pertanto giustificata dal principio di eguaglianza, che impone di disciplinare in modo analogo situazioni analoghe e non anche situazioni eterogenee. Nessuna violazione del diritto eurounitario è stata infine riscontrata, essendo stata l’opzione per il rimborso forfettario esercitata a monte dal ricorrente.

Il motivo relativo all’omissione del preavviso di rigetto è stato infine dichiarato infondato, trattandosi di attività vincolata il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità e controvertibilità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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