Silenzio-inadempimento: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 619 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione è finalizzata ad ottenere una pronuncia che accerti l’illegittimità dell’inerzia e l’obbligo di provvedere. L’adozione, in corso di giudizio, del provvedimento espresso sull’istanza determina il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente, configura l’esito processuale conforme al principio di economia processuale, senza che residui spazio per l’esame del merito. Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili quando le amministrazioni intimate non si siano costituite in giudizio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’istanza presentata in data 24.07.2024 al Comune di Andrano, avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica di terreni di proprietà del ricorrente, in considerazione della decadenza del vincolo espropriativo impresso dal PRG comunale. Rimasta l’amministrazione silente, il ricorrente ha agito dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere espressamente sull’istanza, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Comune di Andrano e la Regione Puglia non si sono costituiti in giudizio. Nelle more del processo, il ricorrente ha depositato una nota in data 24.03.2026 con la quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo il Comune riscontrato l’istanza con provvedimento espresso del 26.03.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’azione esperita era volta ad ottenere una pronuncia sull’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e sull’obbligo di quest’ultima di provvedere. Con l’adozione del provvedimento espresso in data 26.03.2025, l’amministrazione ha satisfatto l’interesse sostanziale sotteso al ricorso, venendo meno l’utilità concreta della decisione richiesta.
Il Tribunale ha pertanto applicato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenuto difetto di interesse. Tale evenienza ricorre quando, nel corso del giudizio, viene meno l’oggetto della pretesa azionata, come nel caso di specie in cui l’atto richiesto è stato adottato dall’amministrazione.
Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ne ha dichiarato l’irripetibilità, in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate. La pronuncia si conforma al principio per cui la soccombenza virtuale non può essere addebitata a una parte che non ha partecipato al processo, mentre la condanna alle spese postula comunque un’attività difensiva della controparte.
La sentenza, infine, ordina l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, conformemente al disposto dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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