Il TAR di Lecce declina la competenza in favore della sede di Bari per l’impugnazione di atti regionali come il PPTR (TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 617/2026)
Principi di diritto (Massima)
È incompetente la sezione staccata del Tribunale Amministrativo Regionale a conoscere di un ricorso che, investendo anche atti generali di pianificazione regionale come il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e le relative norme di attuazione, è destinato a produrre effetti sull’intero territorio regionale. La competenza territoriale, ai sensi degli artt. 13 e 47 c.p.a., spetta alla sede del capoluogo regionale, trattandosi di atti che spiegano la loro efficacia diretta su tutti i Comuni della Regione. La declaratoria di incompetenza, disposta anche in adesione all’eccezione di parte, comporta la trasmissione degli atti al Presidente del TAR individuato come competente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, il diniego di compatibilità ambientale e di P.A.U.R. relativo a un progetto di impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Castellaneta. L’atto impugnato traeva fondamento dal giudizio negativo espresso in sede di conferenza di servizi, sulla base di presupposti quali l’art. 89 e l’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, le Linee guida 4.4.1 e la scheda d’ambito Alta Murgia.
La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di competenza territoriale della sezione staccata di Lecce, ritenendo che la controversia dovesse essere decisa dal TAR Puglia, sede di Bari, in considerazione dell’impugnazione di disposizioni del PPTR, atto generale destinato a produrre effetti su tutto il territorio regionale. La società ricorrente, con memoria depositata in vista dell’udienza, aderiva all’eccezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione Puglia, condividendone il ragionamento. La questione verteva sull’individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi degli artt. 13 e 47 c.p.a., quando l’impugnazione riguardi, oltre a provvedimenti puntuali, anche atti generali di pianificazione regionale.
Il TAR ha richiamato il proprio orientamento, espresso con l’ordinanza n. 1823/2022, secondo cui è competente il TAR Puglia, sede di Bari, a decidere i ricorsi aventi ad oggetto la corretta applicazione e legittimità delle disposizioni del PPTR. Tale orientamento era stato successivamente confermato dalla sede di Bari con diverse ordinanze, tra cui la n. 354/2022, che ha rilevato come la natura e la portata degli atti impugnati, compresi quelli presupposti, deponessero per l’assegnazione alla sede del capoluogo.
La declaratoria di incompetenza si fonda sulla natura degli atti impugnati: l’impugnazione di norme del PPTR, quali gli artt. 89 e 91, delle linee guida e della scheda d’ambito, comporta una valutazione che travalica l’ambito territoriale della singola sezione staccata, investendo atti a valenza regionale. In ragione dell’efficacia su tutto il territorio regionale, la competenza è stata radicata in capo al TAR di Bari.
Pertanto, vista l’eccezione della Regione e l’adesione della parte ricorrente, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR per la Puglia, sede di Bari, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a.
Nota della Redazione
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