Accoglimento dell’ottemperanza per la carta docente con astreinte (TAR Liguria n. 260 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata contestazione da parte dell’Amministrazione resistente nel giudizio di ottemperanza, unitamente alla mancata prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo giudicato, comporta l’accoglimento dell’actio iudicati. L’ordine di esecuzione del giudicato che imponga un’attività materiale ulteriore rispetto al mero versamento di somme di denaro, come l’emissione della carta elettronica del docente, giustifica la previsione della penalità di mora a carico dell’Amministrazione inadempiente, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Una docente non di ruolo, assunta con contratti a tempo determinato, aveva agito in giudizio per il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23. Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la carta del docente e a versare l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre accessori.
A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità della notificazione del titolo esecutivo, avvenuta presso la sede reale dell’Amministrazione, nonché il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur costituitosi, non ha svolto alcuna contestazione circa l’avvenuto adempimento.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondata l’azione di ottemperanza, evidenziando che l’Amministrazione non aveva assolto all’onere di provare l’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, come richiesto dall’art. 2697 cod. civ..
Conseguentemente, il TAR ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta del docente e di accreditare la somma dovuta entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con l’obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni.
Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di irrogazione dell’astreinte, fissando la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il termine di decorrenza è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza all’Amministrazione, atteso che l’adempimento richiesto non consiste in un semplice versamento di denaro ma nell’emissione di un titolo abilitativo (la carta elettronica). Il termine finale è stato invece individuato nel giorno dell’effettivo adempimento o, in mancanza, nell’insediamento del commissario ad acta.
Le spese di lite, liquidate forfettariamente, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.