Arresto definitivo della pesca: i 90 giorni annui di attività non si calcolano in media biennale (TAR Puglia n. 81 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aiuto per l’arresto definitivo dell’attività di pesca, disciplinato dal decreto direttoriale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 17.07.2024, richiede che la nave abbia svolto attività di pesca in mare per almeno novanta giorni in ciascuno dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda. Il requisito costituisce presupposto di ammissibilità della domanda e criterio minimo di accesso al premio. Non è ammesso il calcolo della media delle giornate di pesca nel biennio, non essendo tale criterio contemplato dalla norma; la sostituzione del motore non configura l’ipotesi derogatoria della forza maggiore né risulta oggettivamente ostativa al raggiungimento del requisito minimo.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un motopeschereccio, aveva presentato domanda per ottenere il contributo di arresto definitivo dell’attività di pesca, ai sensi del decreto direttoriale MASAF del 17.07.2024, attuativo dell’art. 20 del regolamento (UE) 2021/1139 (FEAMPA 2021/2027). L’Amministrazione, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, aveva archiviato l’istanza con nota del 30.10.2025, ritenendo non soddisfatto il requisito dei giorni di pesca. La società impugnava l’archiviazione, deducendo che nell’anno 2022 il motopeschereccio aveva svolto solo 79 giorni di attività e che il mancato raggiungimento del limite era dovuto alla sostituzione del motore.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha valutato, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, che l’impugnata nota di archiviazione risulti assistita da elementi di fondatezza, avendo l’Amministrazione correttamente applicato l’art. 2 del decreto direttoriale del 17.07.2024. Tale disposizione prevede espressamente che, per ottenere l’indennizzo, la nave da pesca deve aver svolto attività in mare per almeno novanta giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la domanda di sostegno.

Il Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la media delle giornate di pesca nel biennio, criterio di calcolo non contemplato dalla norma, che impone invece un requisito minimo da verificare separatamente per ciascun anno. Nel caso di specie, il motopeschereccio aveva svolto solo 79 giorni di attività nell’anno 2022.

Quanto alla sostituzione del motore, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza non configuri l’ipotesi derogatoria della forza maggiore e che non risultasse oggettivamente impeditiva del completamento dei residui undici giorni di attività di pesca necessari al raggiungimento del limite. Il requisito dei novanta giorni costituisce, infatti, uno dei presupposti previsti a pena di inammissibilità della domanda e uno dei criteri minimi di accesso al premio di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) del medesimo decreto. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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