Ottemperanza e rimborso terapie ABA: inutilizzabili le memorie tardive dell’ASL (TAR Puglia n. 621 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il deposito di documenti e memorie effettuato dall’amministrazione resistente oltre i termini di cui agli artt. 73 e 87, comma 3, cod. proc. amm. è tardivo e comporta l’inutilizzabilità processuale degli scritti e degli atti depositati. La rimessione in termini per il deposito tardivo non può essere accordata se la prova dell’impossibilità non imputabile è inidonea, come nel caso di una mera fotografia di uno schermo senza data certa. Nell’azione di ottemperanza volta all’esecuzione di una sentenza di condanna al rimborso di spese sanitarie, l’amministrazione, ove non dimostri di aver erogato direttamente le prestazioni, è tenuta a corrispondere le somme documentate da regolari fatture emesse dall’ente che ha erogato il trattamento.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da autismo, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Taranto la condanna dell’ASL all’erogazione del trattamento con metodo ABA e alla refusione delle spese sostenute, rimanevano privi di esecuzione del titolo. L’ASL, nonostante i solleciti, non provvedeva al pagamento delle fatture trasmesse per le terapie già svolte. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme anticipate e alla prosecuzione del trattamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività sollevata dai ricorrenti avverso la memoria e la documentazione dell’ASL depositate il 24 marzo 2026. Con la fissazione dell’udienza per l’8 aprile 2026, il termine di venti giorni liberi per il deposito di documenti è scaduto il 18 marzo 2026 e quello di quindici giorni per le memorie il 23 marzo 2026. Il deposito dell’amministrazione è stato pertanto dichiarato inutilizzabile. Il Collegio ha inoltre rigettato l’istanza di rimessione in termini presentata dall’ASL, poiché la documentazione prodotta, consistente nella foto di uno schermo con un messaggio di errore, non dimostrava l’impossibilità non imputabile, mancando elementi certi su data e ora del malfunzionamento.

Nel merito, il giudice ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Taranto era passata in giudicato e che l’ASL non aveva fornito prova alcuna dell’avvenuta esecuzione. Le contestazioni sulla prova delle spese sono state ritenute generiche a fronte delle regolari fatture prodotte dai ricorrenti, dalle quali risultavano tipologia di terapia, mensilità, esborso e pagamento. Quanto alle prestazioni future, l’amministrazione non aveva dimostrato di aver indirizzato i ricorrenti verso strutture pubbliche o convenzionate alternative.

Il TAR ha infine respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma IV, lett. e), cod. proc. amm., in ragione delle difficoltà economiche dell’ente e dei vincoli di bilancio, compensando le spese di lite per la soccombenza reciproca. L’ASL è stata condannata a corrispondere la somma di € 24.914,05, oltre interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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