Sgombero di immobile comunale e giurisdizione: necessaria istruttoria sulla destinazione a pubblico servizio (TAR Puglia n. 584 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di beni immobili di proprietà comunale, la verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo postula l’accertamento dell’effettiva destinazione del bene a pubblico servizio, dovendosi escludere la natura indisponibile del bene stesso in assenza di una specifica e comprovata volontà dell’Amministrazione in tal senso. Spetta pertanto al giudice, ove necessario, disporre appositi incombenti istruttori nei confronti dell’Ente locale per acquisire gli atti amministrativi dai quali emerga tale volontà, rimanendo nel frattempo sospesi gli effetti dell’ordinanza di sgombero impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente, occupante di un immobile di proprietà del Comune di Castellaneta, sito nel centro abitato, impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui gli veniva ingiunto di lasciare libero il bene entro quindici giorni dalla notifica, con l’avvertimento che, decorso il termine, si sarebbe proceduto allo sgombero coatto in via amministrativa e alla segnalazione dei fatti all’Autorità giudiziaria. Avverso tale provvedimento, il ricorrente deduceva la lesione della propria posizione soggettiva, evidenziando la propria condizione di disagio sociale ed abitativo, e contestualmente domandava l’accesso agli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo della Polizia locale e la delibera di Giunta comunale, non conosciuti.
Il Comune di Castellaneta si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Nella camera di consiglio del 13 aprile 2026, il Collegio rilevava la necessità di approfondire il profilo della natura del bene oggetto di sgombero, ai fini della verifica della propria giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Lecce, Sezione Seconda, nel delibare l’istanza cautelare, ha ravvisato la necessità di acquisire dall’Amministrazione comunale ogni atto dal quale possa emergere la specifica volontà di destinare l’immobile oggetto di sgombero a pubblico servizio. Tale accertamento è stato ritenuto dirimente per verificare l’effettiva natura indisponibile del bene, profilo che può incidere sulla giurisdizione del giudice adito.
Il Collegio ha evidenziato come la qualificazione del bene come demaniale o comunque indisponibile radicherebbe la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione dell’esercizio di un potere autoritativo di autotutela da parte dell’Amministrazione. Al contrario, ove l’immobile non risulti destinato a un pubblico servizio, la controversia potrebbe involgere posizioni di diritto soggettivo, con conseguente possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Pertanto, il Tribunale ha disposto un’istruttoria nei confronti del Comune, assegnando trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per il deposito degli atti amministrativi rilevanti. Nelle more dell’adempimento istruttorio, ha confermato la sospensione degli effetti dell’ordinanza dirigenziale di sgombero, riconoscendo il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente, stante la sua condizione di disagio abitativo. Il giudizio è stato contestualmente fissato per la prosecuzione della fase cautelare all’udienza camerale del 25 maggio 2026.
Nota della Redazione
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