Certificati bianchi, addizionalità economica condizione essenziale del beneficio (Cons. Stato n. 1108 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura (PPPM) abilita l’istante alla sola successiva procedura di rendicontazione, avviata con la richiesta di verifica e certificazione (RVC), che è caratterizzata da un’autonoma istruttoria e può concludersi negativamente. Tra PPPM ed RVC sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria ma non sufficiente, sicché il diniego della RVC non costituisce esercizio del potere di autotutela e non lede alcun affidamento tutelabile. Il requisito dell’addizionalità dei risparmi non si esaurisce nell’evoluzione tecnologica, ma si estende ai profili economici e di mercato: non sono incentivabili le tecnologie già rappresentative del settore né gli interventi imposti da obblighi normativi. Il relativo accertamento appartiene alla discrezionalità tecnica del Gestore, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Una società attiva nei servizi energetici presentava nel 2013 una PPPM per alimentare un forno da clinker di un cementificio mediante un maggior impiego di combustibile alternativo in luogo di quello fossile. Il GSE approvava la proposta nel gennaio 2014 e, nell’ottobre successivo, una prima RVC dei risparmi. Dopo il ritiro e la sostituzione di quest’ultima per un errore di trascrizione dei valori della frazione biogenica, la società presentava una nuova RVC per il periodo 2014-2016.

Con provvedimento del 24 aprile 2018 il Gestore respingeva la richiesta per difetto di documentazione sull’addizionalità, sul rendimento di generazione minimo e sul valore di baseline. Il TAR Lazio respingeva ricorso e motivi aggiunti, qualificando il diniego come espressione di un potere di verifica e non di autotutela. Le società, una delle quali succeduta alla proponente per fusione, hanno appellato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza. La Sezione, richiamando le proprie pronunce n. 7167 del 2025, n. 2593 del 2025, n. 9958 del 2025 e n. 5973 del 2025, ribadisce che proposta e rendicontazione sono procedimenti distinti, collocati in fasi diverse del meccanismo incentivante. Il difetto di addizionalità accertato in sede di RVC attiene al risparmio effettivamente conseguito, non a quello proposto, e non integra quindi un riesame di valutazioni già compiute.

Nessun legittimo affidamento può fondarsi sull’approvazione della PPPM, perché i certificati bianchi si conseguono solo con l’accoglimento delle RVC. La Corte richiama il criterio dell’operatore prudente e accorto di matrice eurounitaria e il principio di autoresponsabilità: grava sul richiedente l’onere di provare tutti i presupposti del beneficio, compresa la circostanza che l’intervento non si sarebbe realizzato senza l’incentivo.

Quanto alle censure sull’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, la Corte rileva che il GSE non ha applicato tali disposizioni, non richiamate nel provvedimento. L’art. 1, comma 89, legge n. 124/2017 circoscrive ex nunc l’efficacia del rigetto, ma non restringe il potere di verifica e controllo, perimetrato dai commi 1 e 3 del medesimo articolo. Le questioni di costituzionalità e di compatibilità comunitaria risultano perciò non pertinenti e manifestamente infondate.

Il diniego di accesso al beneficio è confermato anche sul piano del 10-bis: le osservazioni della società contestavano l’applicabilità stessa dei requisiti, senza fornire la documentazione richiesta sui costi di investimento e sui costi dei combustibili. L’art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone la confutazione analitica delle argomentazioni private, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa.

Infine, l’addizionalità economica costituisce condizione indispensabile di incentivabilità secondo le Linee guida EEN 9/2011 e l’art. 17 regolamento CE n. 800/2008. Il metodo di rendicontazione è a consuntivo: rilevano i risparmi misurati, senza alcuna fictio iuris. Il difetto di necessità e rilevanza della questione pregiudiziale esclude il rinvio alla Corte di giustizia. Spese compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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