Lenzuolini non dispositivi medici: legittima la gara senza classificazione (TAR Toscana n. 1105 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legge di gara che non imponga espressamente la classificazione del prodotto come dispositivo medico consente l’acquisizione di beni privi di tale classificazione, dovendosi dare alla lex specialis una lettura aderente al dato letterale in ossequio al principio di massima partecipazione. La generica prescrizione dell’idoneità del prodotto al contatto con la pelle attiene alle caratteristiche merceologiche e non implica la riconducibilità al Regolamento UE 2017/745. La destinazione del bene ai lettini visita non coincide con le destinazioni d’uso mediche specifiche e non impone, di per sé, la qualifica di dispositivo medico. La scelta dell’uso e delle specifiche del prodotto rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per palese illogicità.

Il Fatto

Estar ha indetto una procedura comparativa per l’affidamento quadriennale, mediante Accordo Quadro, della fornitura di prodotti monouso in carta a ridotto impatto ambientale destinati alle aziende del servizio sanitario regionale. La gara, per la natura standardizzata dei beni, era aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai primi due classificati per ciascun lotto, nella misura del 70% e del 30% della fornitura.

Il lotto 1 riguardava lenzuolini e asciugamani monouso; il capitolato tecnico richiedeva, per il lenzuolino, il colore bianco o altro purché idoneo al contatto con la pelle, e ne prevedeva l’utilizzo sui lettini visita. All’esito delle operazioni il lotto è stato aggiudicato alle due società prime classificate. La società terza classificata ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo che i prodotti offerti, non classificati come dispositivi medici, sarebbero stati difformi dalla legge di gara, e in via subordinata l’illegittimità della lex specialis.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina congiuntamente le censure e ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito, stante l’infondatezza nel merito. Il punto di partenza è letterale: la legge di gara, in nessuna sua parte, ha stabilito espressamente che il lenzuolino dovesse essere un dispositivo medico. Tale rilievo, alla luce del principio della massima partecipazione, impone una lettura delle regole della lex specialis aderente al dato letterale e rende legittima l’acquisizione di prodotti non classificati come dispositivi medici.

Il giudice amministrativo passa poi al requisito su cui la ricorrente costruiva l’argomento implicito, cioè l’idoneità al contatto con la pelle. La previsione, osserva il collegio, si riferisce al solo colore del lenzuolino e non costituisce elemento che pertenga necessariamente ed esclusivamente alla categoria dei dispositivi medici. Nemmeno la destinazione ai lettini visita implica la classificazione, trattandosi di uso che non coincide con le destinazioni d’uso mediche specifiche previste dal Regolamento UE 2017/745.

Dalla lettura complessiva degli atti emerge che la stazione appaltante ha inteso acquisire prodotti volti a garantire un ambiente igienico e il confort del paziente, e non finalizzati a prevenire malattie. Il collegio esclude, inoltre, che una previsione europea o nazionale imponga alle aziende sanitarie di utilizzare sui lettini visita, sempre e comunque, lenzuolini classificati come dispositivi medici.

Quanto alla definizione dell’art. 2 del Regolamento UE 2017/745, il tribunale ne riconosce l’ampiezza, tale da poter ricomprendere anche simili lenzuolini, ma nega che essa comporti l’obbligatoria classificazione di tutte le tipologie di prodotto elencate. La scelta dell’uso e delle caratteristiche del bene resta rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, da esercitare in base alle esigenze concrete. La determinazione di Estar, che non ha imposto l’acquisizione di dispositivi medici, è conforme alla legge e non palesemente illogica, risultando le caratteristiche indicate nel capitolato idonee a soddisfare l’interesse pubblico a un ambiente di visita igienico e confortevole.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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